Ambiente. Abbandono rifiuti. Responsabilità
proprietario.
È escluso che al proprietario delle aree
inquinate possa essere legittimamente impartito un ordine di rimozione dei
rifiuti sulla base della generica culpa in vigilando.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale ha
escluso che al proprietario delle aree inquinate possa essere legittimamente
impartito un ordine siffatto sulla base della generica "culpa in
vigilando". T.A.R. Potenza, sez. I 501/2012.
In fatti l'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 ai
fini dell'imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo, richiede, a carico del proprietario o dei
titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento a titolo di
dolo o di colpa , così come richiesto per l'autore materiale e quindi collegato
da nesso causale diretto alle operazioni materiali da cui è originato il
deposito in loco dei rifiuti, che non è assolutamente ravvisabile nella
totalmente diversa fattispecie del loro mancato asporto durante previe
operazioni di pulizia effettuate da altri responsabili o comunque a seguito
della segnalazione della loro presenza, che è in sostanza quanto addebitato dal
Comune alla Regione nel caso di specie T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste,
sez. I, 07/02/2013, n. 56.
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