Ambiente. Potere di Ordinanza.
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 191, prevede che:
"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle
disposizioni sul potere di ordinanza di cui alla L. 24 febbraio 1992, n. 225,
art. 5 istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al
Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 entro tre
giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi."
L'art. 191, comma 4 nella originaria
formulazione, stabiliva inoltre che "4. Le ordinanze di cui al comma 1 non
possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate
necessita1, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente
può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al
comma 1 anche oltre i predetti termini.
Ciò posto è incontestato che il D.L. 23 del 2008,
art. 9, comma 8 ha modificato l'art. 191, comma 4 sostituendo l'espressione
"Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di
due volte" con quella "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di
gestione dei rifiuti".
Sostiene il ricorrente la legittimità
dell'intervento del sindaco in quanto: a) vi era ancora margine temporale per
disporre nuove proroghe in via d'urgenza avendo il legislatore chiarito con il
suo intervento che l'aspetto rilevante era unicamente il rispetto del limite
complessivo dei 18 mesi di efficacia delle deroghe; b) sussisteva comunque in
capo al sindaco il potere di disporre nel senso indicato.
La corte d'appello ha escluso la sussistenza
delle condizioni di intervento del sindaco sotto un duplice profilo. Per un
verso sostiene, infatti, la mancanza di un potere in tal senso per le ragioni
in precedenza esposte e per altro verso l'assenza delle condizioni
indispensabili per il conferimento dei rifiuti in discarica.
Il tenore letterale della disposizione dell'art.
191 non lascia dubbi sul fatto che al presidente della Regione, a quello della
Provincia ed al sindaco il potere di disporre in via di urgenza per consentire
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, debba essere riconosciuto nell'ambito delle
rispettive competenze.
Nella specie correttamente la corte di merito ha
evidenziato tale aspetto sottolinenando che l'autorità competente a provvedere
in via ordinaria sull'urgenza era certamente il Presidente della Provincia il
quale, infatti, a riprova di ciò aveva già emesso due provvedimenti d'urgenza,
esaurendo così ogni sua ulteriore possibilità di intervento.
Sempre dal tenore letterale della disposizione si
rende poi evidente che, a fronte del diniego di quest'ultimo di emettere un
ulteriore provvedimento di proroga del conferimento in discarica, così come
richiesto dal Comune, la strada era obbligata nel senso che, come previsto
dall'art. 191, comma 4 e come correttamente indicato dalla Provincia al Comune,
della questione si sarebbe dovuto investire il Presidente della regione
Questo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
avrebbe potuto adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di
cui al comma 1 anche oltre i termini ivi stabiliti.
Nessun potere interinale è previsto per il
sindaco dall'art. 191 ed a fortiori si deve escludere il potere di agire di quest'ultimo
nel caso in cui - come nella specie - il Presidente della Provincia abbia
legittimamente ritenuto, in base alle disposizioni all'epoca vigenti, di non
potere ulteriormente intervenire in via d'urgenza.
E' del tutto ragionevole, infatti, che il vaglio
circa le ragioni dell'urgenza e la necessità di derogare alle limitazioni
previste per la regolamentazione d'urgenza, in considerazione della natura dei
rischi e dei pericoli da fronteggiare, debba necessariamente essere affidato ad
una valutazione congiunta di Regione e Ministero dell'Ambiente per la
delicatezza degli interessi da tutelare.
Le innovazioni apportate con il D.Lgs. n. 152 del
2006, art. 191, comma 1 pur ricalcando la precedente disposizione in ordine
alla competenza degli organi deputati a provvedere in via d'urgenza, la nuova
disposizione pone come limite generale al potere di intervento non più, come
indicato dall'art. 13, la condizione che non vi siano "conseguenze di
danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente", bensì quella che sia
garantito "un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente." E' logico ritenere, quindi, che la valutazione circa le
conseguenze sulla salute debbano essere affidate alla competenza della Regione
che agisce d'intesa con lo Stato. Cassazione penale, sez. III, 16/05/2012, n.
30125.
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