1.
Le norme
dei piani regolatori in tema di distanze.
La
disposizione dell’art. 873 c.c., che rinvia alla disciplina delle distanze dei
regolamenti locali, trova riscontro Ll’art. 11, l. urb., conferma la supremazia delle norme urbanistiche sulle
disposizioni dettate dal c.c.
Il
piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
I
proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e
nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel
piano
(art.
11, l. urb.).
L’art.
875 c.c. con un esplicito rinvio
Nell'ambito
della disciplina dettata dai piani regolatori, la giurisprudenza distingue le
norme contenenti direttive di massima, cioè prescrizioni a carattere
programmatico che, per essere tradotte in pratica, abbisognano di ulteriori
specifiche disposizioni, dalle norme che, invece, stabiliscono precisi e
determinati vincoli per determinate zone.
A
tali ultime disposizioni, pertanto, giusta il disposto dell'art. 11 della l. 17
agosto 1942, n. 1150, deve essere riconosciuto carattere di obbligatorietà
immediata e di operatività a tutti gli effetti.
Rientrano
fra queste ultime norme quelle concernenti i distacchi fra costruzioni che,
essendo integratrici della disciplina prevista dall'art. 873, c.c.,
costituiscono vere e proprie fonti di diritto in materia.
Esse
hanno efficacia immediata a prescindere dalla approvazione del piano attuativo
sia che si tratti del piano particolareggiato sia di una lottizzazione.
L'obbligo
di osservare, per le costruzioni dal confine, la distanza stabilita dalle norme
tecniche di attuazione di un piano regolatore generale - nella specie art. 49
per il comune di Bari - ai sensi degli artt. 11 e 13, l. 17 agosto 1942, n.
1150, è immediatamente precettivo, non modificabile o inapplicabile da o per
successive norme di piani particolareggiati, e la violazione è tutelabile, dal
vicino leso nel godimento del proprio fondo, anche con l'azione di manutenzione
(Cass.
civ., sez. II, 25 marzo 1998, n. 3147, GCM, 1998, 663).
Per
il disposto dell'art. 11, legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano
regolatore generale obbliga i privati che intendono realizzare nuove
costruzioni sul territorio comunale ad osservare nell'attività edificatoria le
linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano, indipendentemente
dall'approvazione dei piani particolareggiati, i quali assolvono alla più
limitata funzione di assicurare uno sviluppo attuativo alle previsioni di
massima del piano generale.
Le
norme del piano generale relative alle distanze da osservarsi nelle
costruzioni, anche se volte a disciplinare l'attività della p.a. per un
migliore assetto dell'agglomerato urbano, sono parimenti fonti normative che
integrano quelle del c.c., facendo sorgere a favore del vicino danneggiato
dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai
sensi dell'art. 872 c.c.
(Cass.
civ., sez. II, 9 dicembre 1996, n. 10935, in GCM, 1996, 1694).
La
deroga alla disciplina civilistica deve essere espressa dallo strumento
urbanistico in maniera esplicita perché, in mancanza di una specifica
normativa, mantengono la loro efficacia le disposizioni di piano.
Il
regolamento edilizio del comune di Formia del 9 febbraio 1938, all'art. 22, non
prevedeva, per le zone intensive, alle quali i nuclei abitati delle frazioni
erano equiparati ex art. 48 dello stesso regolamento, alcuna distanza dai
confini per le costruzioni, consentendo la utilizzazione di tutta l'estensione
della proprietà, salvo i necessari spazi interni scoperti.
La
mancanza, nel predetto regolamento, di una deroga specifica all'art. 873 c.c.
in tema di distanze legali tra le costruzioni, rendeva applicabile quest'ultima
disposizione.
(Cass.
civ., sez. II, 29 marzo 1999, n. 2979, GCM, 1999, 701).
Tali
norme non sono soggette al termine di durata del piano regolatore: vedi, ad
esempio, art. 42, l. urb., che di norma è assegnato al fine di sollecitare la
redazione di nuovi strumenti urbanistici più rispondenti all’evolversi della
normativa (Mengoli 1997, 191).
A
norma dell'art. 11, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, hanno efficacia a tempo
indeterminato le prescrizioni del piano regolatore generale che demandano al
contenuto di un piano esecutivo l'individuazione dell'ambito degli interventi
consentiti all'interno delle zone individuate dallo strumento generale: del
piano esecutivo, in quanto indefettibile, non può farsi a meno
(Cons.
Stato, sez. V, 22 marzo 1995, n. 451, RGU, 1995, 168, nota Fiorini,
Bergonzini).
La
normativa di piano in materia di distanze deve essere applicata
successivamente, nell’esecuzione della pianificazione attuativa, e non può
quindi essere modificata in sede di piano particolareggiato.
La
tavola planimetrica n. 1 allegata al piano regolatore generale della città di
Napoli, approvato con la l. 29 maggio 1939, n. 1208, intitolata "tavola di
ionizzazione" e destinata ad individuare le zone assoggettate a
determinati vincoli, ha natura precettiva, al pari delle tavole successive, e,
pertanto, le classificazioni di zona in essa contenute integrano le
disposizioni del piano e sono vincolanti.
A
tale tavola n. 1 - che è in rapporto di autonomia con quelle successive, le
quali, pur specificando il carattere di zona per alcuni settori, non coprono
l'intero territorio compreso nella medesima - deve riconoscersi efficacia
obbligatoria immediata, e quindi indipendentemente dall'approvazione dei piani
particolareggiati
VI
è, infatti, l'obbligo posto dall'art. 11, 2° co., l. 17 agosto 1942, n. 1150, a
carico dei proprietari di immobili di osservare, nell'esecuzione di
costruzioni, le prescrizioni di zona indicate nel piano regolatore centrale
(Cass.
civ., sez. II, 10 marzo 1981, n. 1334, GCM, 1981).
La
norma avendo carattere generale ed essendo conformativa della proprietà non è
di natura ablatoria. Non si determina, pertanto, la corresponsione di
indennizzi da parte dell’amministrazione ai proprietari che siano limitati nel
loro diritto ad edificare da una norma avente carattere programmatorio
generale.
La
previsione di una determinata tipologia urbanistica non è un vincolo
preordinato all'espropriazione né comportante l'inedificabilità assoluta,
trattandosi invece di una prescrizione diretta a regolare concretamente
l'attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello
strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come
espressamente stabilito dall'art. 11, l. 17 agosto 1942, n. 1150
(Cons.
Stato, sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769, CS, 1999, I, 2048).
La
giurisprudenza ammette identico valore delle disposizione di piano regolatore
alle tavole planimetriche allegate ai predetti piani. In tal caso le
indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche in quanto
attuative sul piano tecnico della volontà della p.a. hanno valore
immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la
stessa natura di norme regolamentari (Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1999, n.
5666, GBLT, 2000, 137).
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