mercoledì 2 maggio 2018

Glossario delle opere di edilizia libera, DM 2 marzo 2018,

Glossario delle opere di edilizia libera.

Il DM 2 marzo 2018, contiene il Glossario delle opere di edilizia libera, in attuazione dal Decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016).
Il Glossario unico è un elenco che esplicita e identifica chiaramente le opere che già si trovano sotto il regime dell’edilizia libera ma, non essendo state definite in modo esplicito, potevano far sorgere alcuni dubbi interpretativi.

Il riferimento normativo che stabilisce il regime giuridico a cui un’opera edilizia è sottoposta è il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e le sue modificazioni. Tra le norme che hanno modificato il Testo Unico ci sono il DL Sblocca Italia (che ha inserito i lavori di ‘frazionamento e accorpamento’ nel regime giuridico della manutenzione straordinaria eseguibile con la CILA anziché con la SCIA) e il Dlgs 222/2016 che ha ridotto a 5 le procedure edilizie (edilizia libera, permesso di costruire, Scia, Cila e Scia alternativa al permesso di costruire).

Il Dlgs 222/2016 non ha esplicitato i singoli interventi facenti parte della categoria. Il Glossario unico, quindi, fa proprio questo: dà un nome agli interventi che fanno parte delle categorie individuate dal Decreto Scia 2 e riporta il relativo titolo abilitativo.

Il Glossario specifica che non è necessario alcun titolo edilizio per l’installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo,ufficializzando l’orientamento della giurisprudenza secondo cui questa tipologia di interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede alcun permesso perché ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo.

Il Glossario include l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.
Dal punto di vista paesaggistico, la nuova legge sull’autorizzazione paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati; tuttavia la norma perla di strutture ombreggianti e amovibili che vengono trattate in maniera diversa a seconda della tipologia e della destinazione d’uso.
 
Secondo il DM 2 marzo 2018, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi volti all’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di montacarichi, servoscala e assimilabili, rampe e ascensori interni.

Per gli ascensori interni, però, il Glossario specifica che gli interventi (anche di messa a norma), per essere considerati liberi, non devono incidere sulla struttura portante. Se dovessero incidere sulla struttura portante, secondo quanto previsto dal punto 4. della Tabella A – Sezione II del Dlgs 222/2016, richiedono la SCIA.
 Quasi tutti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che rientrano nell’edilizia libera sono esenti da autorizzazione paesaggistica; per la rampa però il discorso si complica.

Il DPR 31/2017, infatti, sottolinea che è esente da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm; quando la realizzazione di rampe comporta il superamento di dislivelli superiori a 60 cm è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Per quanto riguarda gli ascensori esterni non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica per la loro realizzazione in spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico mentre è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata quando gli ascensori esterni risultano visibili dallo spazio pubblico.
 
Il Glossario unico ha specificato che l’installazione, la manutenzione e la rimozione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto rientra nelle attività di edilizia libera, sempre che l’attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni e assimilati. E’ importante sottolineare che questa tipologia di installazioni ricade nell’edilizia libera solo se si tratta di attività turistiche; nel caso in cui le case mobili (o camper ecc) dovessero essere utilizzate per esigenze abitative o permanenti sarà necessario richiedere il permesso di costruire.

Gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tali opere rientrano nell’ambito dell’edilizia libera mentre l’installazione, pur essendo classificata dal Glossario come edilizia libera, richiede una Comunicazione Avvio Lavori.
 
Visto l’elevato numero e la disomogeneità delle opere edilizie, è stato deciso di predisporre per primo il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.

Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.edilportale

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