Dipendente
pubblico deve dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa
L'art. 98
cost. sancisce il principio di esclusività del dipendente pubblico, che si
sostanzia nel dovere di dedicare interamente all'ufficio la propria attività
lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori
rispetto al rapporto di impiego. Di qui, la conseguenza — formalizzata
nell'art. 53, d.lg. n. 165 del 2001 — che ogni incarico extraistituzionale deve
considerarsi evento eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato,
come tale necessitante di espresse e limitate deroghe (nel caso di specie, sono
gli art. 25 e 27 del regolamento organico a pretendere che l'impiegato dedichi
all'ufficio la propria principale attività lavorativa, con la conseguenza che è
incompatibile con la prestazione del servizio a tempo pieno l'esercizio, anche
presso altre amministrazioni pubbliche, società e enti differenti, di
un'attività professionale regolare e continua quale è quella di revisore dei
conti).T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25/01/2012, n. 24.
Questa
regola per chi vale nella pubblica amministrazione.
L’esperienza
insegna che si applica solo per gli
impiegati perché per i super dotati l’accumulo degli incarichi è doveroso!
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