venerdì 21 febbraio 2020

Comune venezia Regolamento edilizio 37.11 Altane

37.11 Altane Altane in Città Antica e Isole: È consentito provvedere al riordino ed alla installazione delle “altane”, in quanto superfici accessorie, secondo le seguenti prescrizioni: 1. non sono ammesse alterazioni delle coperture e dei loro profili altimetrici; 2. è ammesso l’uso di uscite già esistenti, quali abbaini originari o legittimati, escludendo in ogni caso la realizzazione di scale esterne di accesso da terrazze sottostanti; 3. è ammessa la realizzazione di nuovi abbaini di uscita realizzati nella posizione prescritta nelle Norme di Piano per le categorie di appartenenza dell’unità edilizia interessata, con il colmo orizzontale, e d’ingombro contenuto all’interno del profilo della copertura su cui si inseriscono, entrambi con dimensioni massime di m. 2,10 in altezza (misurata nel punto di intersezione tra il fronte dell’abbaino e il tavolato di copertura) e minima di m. 1,20 e m. 1,20 di larghezza del fronte dell’abbaino al netto di eventuali sporti di copertura; 4. le altane non sono ammesse nelle unità edilizie di edilizia minore, specie in altezza, costituite da solo due livelli incluso il piano terra, salvo sia documentata la preesistenza dell’altana e quindi l’intervento si configuri come ripristino; tale disposizione può esser derogata nel caso dell'abitato di Burano, stante la particolare conformazione del tessuto edilizio; 5. le altane devono essere realizzate esclusivamente di materiale ligneo, salvo i piastrini di appoggio che devono essere realizzabili in muratura; i parapetti possono essere realizzati di legno e/o di ferro; i pilastrini sul fronte del fabbricato devono essere impostati sul muro perimetrale od in ogni caso su strutture portanti dell’unità edilizia; 6. le altane devono interessare un’unica falda del tetto, sulla quale deve collocarsi l’accesso all’altana stessa, e la quota estradossale del piano dell’altana non deve mai superare quella del colmo del fabbricato salvo che non sia documentata la preesistenza dell’altana e quindi l’intervento non si configuri come ripristino; 7. le dimensioni dell’altana devono rispettare le ricorrenti/storiche proporzioni con le dimensioni della falda del tetto, affinché l’intervento non appaia disarmonico rispetto al fabbricato e al contesto; 8. le altane non devono aggettare rispetto alla verticale del prospetto del fabbricato; 9. le altane devono rispettare le distanze dai confini di proprietà; 10. va evitato l’inserimento di nuove altane sui prospetti principali di edifici di interesse storicomonumentale e comunque quando la nuova uscita comporti interventi su strutture lignee di copertura di interesse storico o costruttivo.


si sa che l'altana è fondamentale nell'architettura del centro storico. L'altana del fondaco dei Tedeschi ha riqualificato l'intero intervento di recupero che ha tenuto viva l'originaria struttura e destinazione dell'edificio?

2 commenti:

Valerio Dotti ha detto...

Buongiorno, vorrei chiederle un chiarimento riguardo al regolamento altane. 4. le altane non sono ammesse nelle unità edilizie di edilizia minore, specie in altezza, costituite da solo due livelli incluso il piano terra. Nel conto dei livelli si conta anche il livello sottotetto da cui si accede alla futura altana o solamente i livelli "abitabili'? Grazie mille e buona giornata.

nicola centofanti ha detto...

Buonasera, è necessario verificare se il suo sottotetto concorra o meno al calcolo complessivo dell'altezza dell'edifico. Perché possa essere considerato "abitabile" e, quindi, in futuro recuperato, ai fini abitativi è necessario che "rispetti i requisiti normativi vigenti in materia igienico-sanitaria o del requisito dell’altezza media
minima di m. 2,40 (minimo di ml. 2,20 per Venezia - "Città Antica" ) per i locali abitabili e di m. 2,20 per i locali
accessori (minimo di ml. 2,00 per Venezia - "Città Antica")".
Ad ogni modo. le conviene contattare un suo tecnico di fiducia che prenda appuntamento presso l'ufficio edilizia competente.

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