Non una querela per diffamazione ma un'azione civile per
risarcimento danni. Dopo sette mesi dall'uscita del libro "Poteri forti (o
quasi)", Maria Elena Boschi ha dato mandato ai suoi legali di citare in
giudizio l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. La
tempistica non è passata inosservata: l'allora ministra delle Riforme - che,
secondo il giornalista, avrebbe chiesto nel 2015 all'ex amministratore delegato
di Unicredit Federico Ghizzoni di "valutare una possibile acquisizione di
Banca Etruria", nel cda della quale sedeva il padre Pier Luigi Boschi - ha
aspettato sette mesi prima di "portare in tribunale" De Bortoli
nonostante avesse annunciato azioni legali all'indomani dell'uscita delle
rivelazioni dell'ex direttore. Perché?
Al di là delle ragioni politiche (in queste ore la
Commissione d'inchiesta sulle banche deve decidere se audire Ghizzoni, l'unico
che può fare chiarezza sulla questione Etruria-Unicredit) ci sono ovviamente
dei risvolti procedurali. Andiamo con ordine. Boschi ritiene di essere stata
diffamata da De Bortoli ("Mai fatto una richiesta del genere, è
un'ennesima campagna di fango") e per questo a maggio annunciò di aver
dato mandato ai legali per tutelare il suo "nome" e il suo
"onore", dopo l'uscita delle anticipazioni del libro.
Ma la querela per diffamazione non è mai arrivata e i
termini per presentarla (tre mesi) sono scaduti da tempo. L'eventuale lesione
della reputazione consente però di fare causa civile per risarcimento danni, se
la parte interessata ritiene sia la strada migliore (per lei) per tutelare la
sua reputazione. I tempi per esercitare l'azione civile sono più lungi in
questo caso. Secondo l'articolo 2947 del codice civile "il diritto al
risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni
dal giorno in cui il fatto si è verificato". E dopo sette mesi, così è
stato: Boschi ha annunciato l'azione legale.
Ma le differenza tra querela e causa civile sono numerose.
Il processo penale si svolge pubblicamente, quindi con tanto di pubblico e,
soprattutto, stuolo di giornalisti e telecamere nel caso si arrivasse alla fase
dibattimentale. Il caso Boschi-De Bortoli sicuramente avrebbe avuto un impatto
mediatico dirompente che, di certo, non può essere paragonato a quello che avrà
in sede civile. Qui, infatti, tutto avviene all'interno di una stanza in cui
gli attori non sono presenti fisicamente; lo sono invece i rappresentanti
legali che si "parlano" non a voce ma attraverso documenti.
Ma la differenza sostanziale sta nella prova testimoniale,
fondamentale nella querelle Boschi-De Bortoli, anche perché in entrambi i casi,
civile e penale, l'onere della prova spetta a colui che viene chiamato in causa
come diffamatore. Nel caso "penale", il processo viene condotto dal
giudice e qui la prova testimoniale è principale. Dal punto di vista probatorio
è più facile indagare le responsabilità e il pm non ha limiti all'acquisizione
probatoria. L'accertamento è sicuramente più incisivo perché il giudice tende
spesso (se non sempre) ad avvalersi di testimoni. Nel caso civile, a monte di
una causa, la possibilità di avvalersi di testimonianze è più incerta perché la
prova testimoniale è residuale rispetto a quella documentale, solitamente
preferita dal giudice civile.
Ancora: nel caso penale la querela per diffamazione deve
comunque superare il "filtro" rappresentato dal pubblico ministero.
Il pm, come a volte accade, può chiedere l'archiviazione se in fase preliminare
ritiene di avere elementi che escludono il reato oggetto della querela. In
altre parole, il pm può "dire" se secondo lui il caso in questione
meriti o meno di essere portato davanti a un giudice per le indagini
preliminari. In caso di richiesta di risarcimento danni in sede civile, invece,
le citazioni arrivano al giudice così come presentate dalla parte che si
ritiene offesa. Infine, una querela per diffamazione può aprire la strada a una
eventuale denuncia per calunnia se risulta infondata. Qui il discorso si
complica perché la calunnia richiede un dolo particolare, più difficile da provare
ma non si può escludere che abbia concorso alla scelta fatta da Maria Elena
Boschi nella sua controversia con l'ex direttore Ferruccio De Bortoli.
LA bufala
in questo modo la ministra può dire di avere mantenuto fede alle sue promesse.
Può tenere una certa pressione sulla stampa.
Evita l'impatto mediatico del processo penale.
Si affida ai tempi biblici del processo civile nessuno quindi saprà in tempi brevi le verità processuale.
Ghizzoni non sarà interrogato dal magistrato penale.
LA bufala
in questo modo la ministra può dire di avere mantenuto fede alle sue promesse.
Può tenere una certa pressione sulla stampa.
Evita l'impatto mediatico del processo penale.
Si affida ai tempi biblici del processo civile nessuno quindi saprà in tempi brevi le verità processuale.
Ghizzoni non sarà interrogato dal magistrato penale.
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