nuovo regolamento di assegnazione degli alloggi popolari. reddito di cittadinanza
Milano, 31 gennaio 2019 – La commissione regionale casa, territorio e infrastrutture ha licenziato questa mattina il parere sul nuovo regolamento di assegnazione degli alloggi popolari, in attuazione della legge regionale del 2016.
Deve essere chiarito
se il reddito di cittadinanza sarà o meno conteggiato ai fini del calcolo del reddito Isee, che è il parametro con il quale vengono definite le fasce di reddito, le condizioni di accesso e i relativi canoni.
“Il regolamento non ha alcun rapporto con il reddito di cittadinanza e perché non risolve le criticità già riscontrate nella sperimentazione, e invece di semplificare complica le procedure di assegnazione degli alloggi. Il reddito di cittadinanza rischia di creare una grande disparità tra gli inquilini delle case popolari e presto il problema potrebbe estendersi a tutti i percettori di contributi sociali.
Il nuovo regolamento, che succede alla sperimentazione del nuovo metodo di assegnazione, entrerà in vigore contemporaneamente al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza qualora fosse conteggiato, infatti, tutta la fascia di reddito più bassa prevista dal regolamento, con i relativi canoni d’affitto, non avrebbe ragion d’essere.
Al contrario, se non venisse conteggiato, il percettore di reddito di cittadinanza si vedrebbe beneficiario del sussidio, compreso di una quota destinata all’affitto superiore al canone stesso, mentre un cittadino con un introito annuale uguale ma proveniente dal proprio lavoro si troverebbe sfavorito.
Il reddito di decadenza, ovvero la soglia oltre la quale non si ha più diritto a rimanere nella casa popolare, salirà da 30mila a 35 mila euro,
Molti anziani che oggi, per essere proprietari di un piccolo immobile al paese d’origine o per avere depositato la liquidazione in banca, si vedono aumentare il reddito Isee rischiando di trovarsi, appunto, in decadenza.
Il secondo emendamento riguarda invece la possibilità, fino ad oggi negata, di ampliare il proprio nucleo familiare in favore dei genitori: in questo modo l’assegnatario può portare a vivere con sé il genitore anziano con il conseguente vantaggio sia per la famiglia che per l’ente gestore. mi-lorenteggio.com
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