COVID-19:
quali sono le nuove misure del governo
dal 7 al 15 gennaio 2021?
dal 7 al 15 gennaio 2021?
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede:
a) per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Resta ferma l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, tra cui:
- il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 (consentiti esclusivamente gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità e salute);
- l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
b) nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 si applicano le misure previste per la "zona gialla”.
In tali giornate, pertanto:
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti ecc.) sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 18.00.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
La ristorazione nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati.
E’ sempre consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.00;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto.
c) nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020).
E’ vietato, pertanto, ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza / domicilio / abitazione, salvo che per esigenze lavorative, studio, salute, necessità o per svolgere attività / usufruire di servizi non disponibili in tale comune.
Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
In tali giorni, pertanto:
- le attività dei servizi di ristorazione(quali bar, ristoranti ecc.) sono sospese.
Resta consentita la vendita per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, nonché le mense ed il catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita la vendita per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, nonché le mense ed il catering continuativo su base contrattuale.
La ristorazione nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati;
- le attività commerciali al dettaglio sono aperte senza limitazioni (eccezione fatta per la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, con deroga per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole).
Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune.
Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
Per maggiori informazioni:
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-88/15994
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