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mercoledì 27 ottobre 2021

Superbonus 110% per gli edifici vincolati: quali interventi sono ammessi?

 




Nel caso di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio è possibile beneficiare degli incentivi fiscali (cd. Superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio) ?

Con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce un'importante soluzione ad istanza di interpello di un contribuente proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato.
L’Agenzia richiama la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 in cui si vengono forniti chiarimenti di carattere interpetativo (anche) in tema di applicabilità del cd. Superponus agli edifici vincolati.
In particolare, si evidenzia che "qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame.
Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico".
Si rileva che il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E) di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ante e post intervento: tale attestazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per maggiori informazioni:
1) circolare n. 24 del 2020: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
2) risposta n. 595 del 2020:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+595+del+16+dicembre+2020+%281%29.pdf/7201900b-7dc7-e181-dbcc-556d53f45a72

domenica 12 settembre 2021

contratti di affitto parziale d'immobile: come fare le registrazioni sul portale dell'Agenzia delle Entrate?



 Contratti di affitto parziale d'immobile:
come fare le registrazioni sul portale dell'Agenzia delle Entrate?




Hai un immobile che vuoi mettere a reddito, affittando magari le due camere da letto a persone diverse in periodi diversi?
Per procedere alle registrazioni dei contratti di affitto parziale dello stesso immobile (cd. "affitto di singole camere") senza incorrere in errori segui allora questa breve guida!!

1) Effettua l'accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ ) tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) o con CIE (carta di identità elettronica) ed entra nella sezione "Registrazione contratti" presente in Servizi .

2) Clicca su "Prima registrazione"



3) Digita il codice fiscale richiedente la registrazione, 
inserisci l'identificativo (codice numerico o alfanumerico senza spazi) del contratto che intendi creare al fine di individuarlo nel tuo cassetto fiscale e clicca su "Avanti".


4) Nel QUADRO A - DATI GENERALI inserisci i dati richiesti (tipologia di contratto, durata, importo del canone ecc.);

5) Nella SEZIONE I - Registrazione inserisci i dati richiesti (ufficio territoriale, numero pagine, numero copie, data stipula ecc.);

6) Una volta arrivato al QUADRO B - SOGGETTI (Locatore e Conduttore)
inserisci i dati relativi al locatore/i e conduttore/i (codice fiscale, nome e cognome ecc.) ;

7) Nel QUADRO C - DATI DEGLI IMMOBILI inserisci i dati relativi all'immobile (tipologia, codice comune, dati catastali ecc.), tenendo però ben presente che, trattandosi di registrazione di affitto parziale (cd. "affitto di singola stanza") nella voce I/P (Intero/Porzione) dovrai selezionare la P di "porzione di immobile" !!



8) Una volta compilati gli ultimi quadri QUADRO D (regime di tassazione  e QUADRO E (canoni differenti)  puoi procedere all'invio telematico del contratto di locazione di affitto parziale d'immobile, ricordandoti di scaricare la ricevuta di avvenuta registrazione del contratto, quando ti verrà notificato l'avviso dal sistema.

N.B.
Se in futuro dovrai procedere alla registrazione di un nuovo contratto di affitto parziale del medesimo immobile, ti conviene ripartire dal punto 2) (Prima registrazione ) della presente guida, facendo attenzione a questi due aspetti:
a) dovrai inserire i nuovi dati relativi, ad esempio, a:  durata del contratto, importo canone, data stipula, dati conduttore ecc.;
b) i DATI DEGLI IMMOBILI - QUADRO C  (es. tipologia d'immobile, codice comune, dati catastali ecc.) dovranno essere esattamente gli stessi che sono stati inseriti nella richiesta di registrazione trasmessa in precedenza.
Tale procedura andrà ripetuta anche nel caso si disponga di un immobile con ulteriori camere da letto e si intenda metterle tutte a reddito.



mercoledì 23 giugno 2021

Superbonus 110%: come si qualifica l "accesso autonomo"

 




A seguito delle nuove normative, ci sono ulteriori
elementi per qualificare l' "accesso autonomo" ?


Nella circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno" presuppone, ad esempio, che "l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".

Successivamente, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto Agosto all'articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale "per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia "accesso autonomo dall'esterno" qualora, ad esempio:
− all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
− all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di una "villetta a schiera" si ha "accesso autonomo dall'esterno" qualora, ad esempio:
− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
− il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.


Per maggiori informazioni:
https://www.governo.it/it/superbonus

Foto presa da:https://www.idealista.it

venerdì 18 giugno 2021

Interpello Ordinario all'Agenzia delle Entrate: cos'è e come farlo

 



Che cos'è l'interpello?

L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Cos'è l'interpello ordinario?

L'istituto dell'interpello ordinario è previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate a ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.
L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita se necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che “inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello”.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.

Quali effetti produce?

Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.
Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza.
Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia.

Quali sono i casi di inammissibilità delle istanze?

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando:
- le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
- le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
- le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
- le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
- le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Come e dove presentare l'istanza di interpello?

L'istanza d'interpello deve contenere:

- i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di dubbi riguardanti detrazioni e deduzioni di un costo/di una spesa, l'istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione/deduzione
l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);
- le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
- la sottoscrizione dell' istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell' articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.
Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono indirizzate alla Direzione competente e possono essere presentate, preferibilmente, tramite una sola delle modalità consentite, di seguito elencate: - consegna a mano;
- plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata - PEC;
- posta elettronica libera - PEL.

Di seguito si riporta il link della tabella delle PEC delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate:


Per maggiori informazioni:

Foto presa da: https://www.lentepubblica.it/

sabato 6 marzo 2021

Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate dal 1° Marzo 2021






Come è possibile accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate dal 1° Marzo 2021 ? 


Dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle Entrate non rilascerà nuove credenziali Fisconline ai cittadini. Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.
Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini dovranno dotarsi, a scelta, di uno dei tre strumenti di accesso a tutti i servizi della PA. Nulla cambia per professionisti e imprese
Dal 1° marzo, quindi, chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi), riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Nulla cambia, invece, per professionisti e imprese


Fase transitoria

Gli utenti in possesso al 1° marzo 2021 delle credenziali Fisconline, fornite dall’Agenzia (codice fiscale, password e PIN), potranno continuare a utilizzarle per accedere ai servizi telematici e sarà ancora possibile il rinnovo delle password scadute. 
Non saranno più rilasciate, invece, nuove credenziali, mentre quelle già in uso saranno valide fino 30 settembre 2021.

Dal 1° ottobre 2021, quindi, le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale (scopri come ottenere le credenziali SPID)
CNS - Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti dovrà dotarsene.



Cosa sono SPID, CIE e CNS?

- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell’identificazione. 
- CIE: Carta di identità elettronica.
Permette al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo, sia Pubbliche amministrazioni che soggetti privati. 
La CIE è rilasciata dal Comune di residenza, per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l’intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio comune;
- CNS: Carta Nazionale dei Servizi.
Permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

Per maggiori informazioni:

domenica 7 febbraio 2021

Come registrare la risoluzione del contratto di locazione: la procedura richiesta dall' Agenzia delle Entrate






Come registrare la risoluzione del contratto di locazione?
Ecco la procedura richiesta dall' Agenzia delle Entrate!!


Cos'è la risoluzione?

Si parla di risoluzione del contratto se il rapporto tra le parti è interrotto prima della scadenza naturale.
I
n caso di chiusura anticipata occorre versare entro 30 giorni l’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro. 
Il pagamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia sia con il "modello F24 Elementi identificativi", reperibile presso la propria banca o su questo sito: 

In quest’ultimo caso è inoltre necessario comunicare la risoluzione all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate in cui è stato registrato il contratto (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267376/Elenco+dei+codici+ufficio+per+periodo+di+validit%C3%A0+v2020_03_02.xls/aa1aaf80-2ead-ec25-31a9-4b6c7a60d577 ) , presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato e sottoscritto.

Il codice tributo è: 1503

Come mi devo comportare se è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca?

Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta ma è comunque necessario comunicare la risoluzione del contratto all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate in cui è stato registrato il contratto. 

Come devo comunicare la risoluzione anticipata?


La risoluzione anticipata deve essere in ogni caso comunicata, entro 30 giorni dall’evento, con una delle seguenti modalità:
a) tramite i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
b) presentando all’Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto il modello RLI cartaceo debitamente compilato unitamente alla propria carta d'identità ed alla quietanza di versamento dell'imposta di registro, se dovuta.
Alcuni Uffici Provinciali richiedono, altresì, copia della raccomandata di recesso di una delle parti del contratto.

Per maggiori informazioni contatta l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove hai registrato il contratto di locazione!


sabato 31 ottobre 2020

Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale

 



Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. bene “vincolato”) ex art. 59 d.lgs42/2004



Tra gli obblighi indicati dal D.lgs. n. 42 del 2004 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio per i detentori o possessori di un immobile sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento di proprietà del bene.


Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:

1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Oneroso, non soggetto all'esercizio di Prelazione:

  • successione,
  • donazione,
  • lascito,
  • divisione testamentaria,
  • fusione di società,
  • scissione di società.

2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Oneroso, soggetto all'esercizio di Prelazione:

  • alienazione dietro pagamento di un prezzo,
  • alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
  • permuta,
  • dazione in pagamento.


L'art. 59 del d.lgs n. 42 del 2004 - codice dei Beni culturali e del paesaggio  disciplina la "Denuncia di trasferimento di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (cd. "vincolato").

Nello specifico, la norma dispone che:

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Chi deve presentare la denuncia?

- il venditore o donatore (“l’alienante”);
- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta;
- l’erede o legatario, in caso di successione.  

Come?

La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:

- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

- i dati identificativi catastali dei beni;

- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON il contratto preliminare);

- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni  previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).

Perché ?

La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero per i Beni e le Attività culturali affinché lo stesso possa:

- esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico;

- detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 42/2004.


Quali sono i termini per presentare la denuncia?

La denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell’atto / dalla presentazione dell'atto agli uffici competenti 


martedì 6 ottobre 2020

Registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione - comunicazione all'Agenzia delle Entrate




Sei un locatore e hai sottoscritto con l'inquilino un accordo di riduzione del canone di locazione e non sai come va comunicato
all' Agenzia delle Entrate? 
Consulta questa breve guida!

Gli accordi di riduzione del canone di locazione non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma rientrano tra gli atti che possono essere soggetti a registrazione volontaria. 

Nello specifico, la registrazione volontaria dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. 

La registrazione è comunque opportuna, in quanto rende opponibile il contenuto dell’accordo, già produttivo di effetti tra le parti, ai terzi e in particolare all’amministrazione, ai fini del pagamento delle relative imposte sulla base del nuovo canone ridotto. 

Pertanto, una delle parti può comunicare la riduzione del canone presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto originario, producendo tramite e-mail o pec la seguente documentazione: 

  • scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti il cui file andrà denominato “Riduzione di canone”; 
  • scansione del modello RLI sottoscritto da una delle parti; 
  • copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario del modello RLI;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e contestuale impegno a consegnare la documentazione in originale al termine del periodo emergenziale
Qualora la scrittura privata contenga, oltre alla riduzione di canone, anche una clausola penale, la richiesta di riduzione di canone non sarà più esente e pertanto occorrerà presentare anche: 

  • copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l’avvenuto versamento delle imposta di registro dovuta, utilizzando il codice tributo 1550, indicando come anno di riferimento, l’anno di stipula dell’atto; 
  • contrassegni telematici, con data non successiva alla sottoscrizione della scrittura privata, attestanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. 
Si rammenta che per ogni copia da registrare l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. 

Valutata la documentazione prodotta, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’atto originario, comunicando a mezzo PEC/e-mail l’esito della richiesta. 

Al termine del periodo emergenziale il richiedente è tenuto a presentare presso l’Ufficio gli atti in originale. 

Si precisa, infine, che: 

  • nel caso in cui la riduzione del canone non sia definitiva, ma riferita ad un periodo limitato, è opportuno che tale periodo venga determinato, precisando la decorrenza iniziale e finale;
  • nel caso in cui il contratto originario non sia in regime di cedolare secca, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone.