lunedì 8 settembre 2014

Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione

L’Adunanza Plenaria 6/2014 ritiene di dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);
- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17).


mercoledì 3 settembre 2014

Cremona. Visita in due giorni

Vieni  a Cremona
primo giorno
Mattina Visita Pinacoteca comunale Via Palestro
Pranzo da Cerri Ristorante tipico Piazza Giovanni XXIII
Pomeriggio Gita in bici al Parco del Morbasco lungo l'argine maestro partenza Via Del Riglio
sera Locanda Al bissone Piazza Roma
Pernottamento Albergo al Carrobbio Via Castelverde 54 CR dove puoi noleggiare biciclette.

secondo giorno
Mattina Visita Museo del Violino piazza Marconi
pranzo Al Violino Piazza Duomo
Pomeriggio Visita al Duomo e al Torrazzo



Fondi cultura

Al mio paese
il sistema Museale costa al comune una cifra esagerata
il contributo a fondazioni private che operano nella cultura spesa non obbligatoria è pesante
il contributo alla stagione lirica e ai concerti è tre volte superiore al ricavato dei biglietti.
Sarebbe interessante sapere quanto di questi denari vanno per progetti culturali quanto ai dirigenti del settore e quanti ai custodi.
Sembra più un finanziamento alle strutture amministrative  che altro.
Naturalmente volontari a costo zero nessuno.

Museo CIVICO MONZA

Un applauso al sindaco di Monza che ha realizzato un museo civico nel quale i volontari concorrono con i dipendenti comunali al funzionamento del Museo.
Così le risorse possono essere destinate veramente alla cultura e non al solo pagamento degli stipendi.

Commissione medica rinnovo patenti. Quesiti

Egr. Avv.
avendo un disturbo del sonno  e prendendo farmaco che cura l'epilessia sono costretto dalla norma a ricorrere alla commissione medica per il rinnovo della patente.
Rilevo che se non mi curassi e non chiedessi al SSN la ricetta della medicina nessuno lo saprebbe e quindi rinnoverei normalmente la patente.
Posso non dichiarare la sussistenza di detto disturbo e rinnovare la patente normalmente.
I migliori saluti e ringraziamenti.
FV

Risposta
Assolutamente no, perché se nel caso di un controllo incrociato o di un incidente si verificasse la mancata denuncia della sua situazione che a leggere sembra assolutamente lieve, incorrerebbe in un sacco di guai giudiziari.
In primis la RC non opererebbe, Lei risulterebbe guidare senza patente perché sarebbe annullata d'ufficio.
Per non incorrere nelle sanzioni  di una norma che non considera i casi lievi e li parifica a quelli gravi dovrebbe non ricorrere al SSN e pagarsi le medicine.
E' il famoso modo italico di procedere . O non si controlla nulla o si controlla tutto comprendendo situazioni gravi e situazioni lievissime che non hanno bisogno di alcun controllo.
E' un modo di allargare l'operato dell'amministrazione in in momento fra l'altro in cui occorrerebbe semplificare la spesa.