L’Adunanza Plenaria 6/2014 ritiene di dover confermare il
tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25
gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un.
7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un.
18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez.
Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad.
Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in
materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e
sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di
riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la
conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del
giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla
legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di
verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad
alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione
(cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);
- qualora la controversia attenga alla
fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un
addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di
erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma
finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia
questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione,
purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte
alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di
un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice
ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di
sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto
provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n.
1776);
- viceversa, è configurabile una
situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del
giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase
procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del
beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il
provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per
contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del
beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen.
29 luglio 2013, n. 17).
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