lunedì 21 dicembre 2015

Eredità accettazione

Una volta aperta la successione non si è automaticamente eredi.
Al decesso di una persona tutti coloro che per legge o per testamento sono designati eredi hanno un certo tempo per decidere se acquistare l’eredità o rinunciarvi.

Se gli eredi hanno già il possesso dei beni ereditari, ossia se conoscono i beni e ne hanno la disponibilità materiale, entro tre mesi dalla morte dell’interessato potranno:
– rinunciare all’eredità;
– iniziare l’inventario dei beni.

Decorsi i tre mesi senza compiere alcuna delle attività sopra menzionate essi diventeranno automaticamente eredi e, soprattutto, risponderanno dei debiti ereditari con tutto il loro patrimonio.

Se invece gli aspiranti eredi non hanno il possesso dei beni del defunto essi avranno fino a dieci anni di tempo dal decesso per formulare l’intenzione di accettare o rinunciare all’eredità.

L’accettazione dell’eredità può avere ad oggetto solo l’intero patrimonio del defunto e può essere fatta soltanto incondizionatamente e senza termini. In altre parole: o tutto e subito, oppure niente!

La legge consente all’aspirante erede di diventare tale in tre modi:
– accettando espressamente l’eredità con atto notarile o con scrittura privata. Se nell’eredità vi sono immobili o mobili registrati (immobili, auto, moto, navi o aerei) è necessario l’atto pubblico innanzi a un notaio. Per accettare l’eredità in questo modo c’è tempo fino a dieci anni a partire dalla morte del soggetto della cui eredità si tratta;
Art. 480.
Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
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– accettando l’eredità con beneficio d’inventario ;
– lasciando decorrere tre mesi dall’apertura della successione o, anche prima, compiendo un qualsiasi atto di disposizione di uno dei beni ereditari laddove l’aspirante erede ne sia in possesso. Questa modalità si chiama accettazione tacita.

L’accettazione con beneficio d’inventario è una particolare modalità di accettazione dell’eredità che consente di tenere separati il patrimonio ereditario da quello dell’erede. In questo modo l’erede è responsabile per i debiti ereditari solo nei limiti del valore del patrimonio del defunto. 

Questa forma di accettazione dell’eredità è obbligatoria per i minori, per gli interdetti e inabilitati, nonché per le persone giuridiche (enti, associazioni e fondazioni, società). Per tutti gli altri soggetti o enti è facoltativa.

L’accettazione con beneficio d’inventario è pensata per le situazioni in cui il defunto lascia molti debiti e tuttavia il suo patrimonio è composto da diversi beni di cui non si conosce l’esatto ammontare.

Per accettare l’eredità in questa maniera bisogna compiere due atti formali:
– la vera e propria accettazione, che si fa con atto notarile oppure con dichiarazione da farsi nella Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione;
– l’inventario dei beni del defunto da redigersi a cura di un notaio designato da uno degli eredi oppure dal Cancelliere del Tribunale o da un Notaio nominato appositamente dal giudice su ricorso di uno degli eredi.

Se l’aspirante erede è nel possesso dei beni del defunto, deve compiere l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, altrimenti si considera “erede semplice” e decade dal beneficio d’inventario.
Se entro questo termine l’inventario è stato iniziato, ma non ancora completato, si può chiedere al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che l’inventario sia concluso si decade dal beneficio e si è automaticamente eredi.

Se invece si è completato l’inventario nei termini descritti si ha tempo quaranta giorni per l’accettazione o la rinuncia all’eredità a pena di decadenza dal beneficio e accettazione automatica dell’eredità.

Se l’aspirante erede non è nel possesso dei beni egli può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario entro dieci anni dall’apertura della successione e l’inventario nel termine di tre mesi dall’accettazione, salvo proroga di massimo tre mesi da chiedersi al Tribunale. In mancanza è considerato erede puro e semplice. Si può in alternativa compiere prima l’inventario e poi fare la dichiarazione di accettazione entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza si perde il diritto di accettare l’eredità.
 Art. 519.
Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
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Rinunciando all’eredità l’aspirante erede si spoglia in maniera definitiva della possibilità di acquistare il patrimonio del defunto e si considererà come mai venuto alla successione di quest’ultimo.
Per rinunciare all’eredità bisogna compiere formale dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione.

Si può rinunciare solo a tutta l’eredità e mai sotto condizione o a partire da una certa data. L’atto così congegnato è nullo.


Premio "Eleganza ed Interpretazione"

Il premio "Eleganza ed Interpretazione" a Delfo the voice  della Bassa padana

legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico

questione di legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico, ovvero dell’articolo 26 comma 3 del decreto legge 91/2014 (decreto legge 'Competitività')
Rilevante il fatto che il Tar abbia dichiarato ammissibili le azioni di accertamento proposte da molti operatori del settore nei confronti della legge-provvedimento
Questa sentenza potrebbe avere sicuramente un notevole impatto per diverse centinaia di operatori e investitori, anche se la Consulta dovrebbe esprimersi non prima di un anno.
cosa prevede la norma del cosiddetto spalmaincentivi?  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kWp doveva essere rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti tre opzioni, che andava comunicata  al GSE entro il 30 novembre 2014:
opzione a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, è ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata da una specifica tabella (allegato 2 del dl 91);
opzione b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali, definite dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia, dovevano consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti;
opzione c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
  1. 6% per impianti da 200 kW a 500 kW;
  2. 7% per impianti da 500 kW a 900 kW;
  3. 8% per impianti con potenza superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell’operatore, il GSE ha applicato l’opzione c).
A causa del provvedimento molti proprietari di impianti fotovoltaici si sono trovati chiaramente con un incentivo più basso e spesso in difficoltà nel ripagare la rata del debito con la banca, con la quale sono stati costretti a rinegoziare il prestito. Ma visto l’elevato numero degli operatori che si sono rivolti agli istituti di credito si è assistito a un vero e proprio intasamento delle pratiche.
In particolare il TAR Lazio nella sentenza su questo aspetto afferma che “… la parte ricorrente subisce una lesione immediata e diretta della propria situazione giuridica soggettiva, coincidente con la pretesa al mantenimento dell’incentivo riportato nella convenzione, laddove è obbligata alla scelta – da esercitarsi entro il 30 novembre 2014 – di una delle tre opzioni di rimodulazione di detti incentivi previste dalla norma citata”. E aggiunge: “Le opzioni …, esplicando un effetto novativo sugli elementi di durata e importo delle tariffe, senza considerare i costi di transazione derivanti dalla necessità di adeguare gli assetti in essere alla nuova situazione, operano in senso peggiorativo”.
La retroattività del provvedimento ha creato incertezza anche negli investitori esteri e ha dato un duro colpo anche all'immagine del nostro paese. 

Lgh Ricorsi per gli incentivi

CONTENZIOSI LEGALI LGH
A livello di Gruppo si segnalano i seguenti contenziosi: - A seguito della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas nel luglio 2012 presso lo stabilimento di Parona, l’AEEG ha emesso delibera nella quale viene contestato il quantitativo di energia netta incentivata.
La Società ha impugnato tale delibera presso il TAR Lombardia che ha respinto tale ricorso nell’aprile 2014. Nonostante l’appello presentato presso il Consiglio di Stato, con sentenza del dicembre 2014 è stata confermata la sentenza di primo grado.
A fronte della succitata delibera, nel mese di dicembre 2013, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ha inviato alla Società una lettera di intimazione al pagamento, entro la fine del mese di gennaio 2014 dell’incentivo ricevuto in contestazione.
La Società ha notificato il ricorso contestando completamente la richiesta presso il TAR Lombardia; la prossima udienza per la discussione del merito è fissata per il mese di ottobre 2015. In considerazione del fatto che la causa principale si è conclusa, mentre quella per la definizione esatta dell’importo è ancora al primo grado di giudizio, si è provveduto all’iscrizione di un fondo rischi di Euro 3,5 milioni tenendo conto delle richieste della CCSE. -
Nel mese di novembre 2011 il Gestore Servizi Energetici S.p.A.(GSE) ha trasmesso a Lomellina Energia S.r.l. due comunicazioni, concernenti le due linee dell'impianto, nelle quali comunicava, senza alcuna giustificazione, la sostituzione del criterio per il calcolo dell'energia agevolata ai fini del riconoscimento dei certificati verdi, previsto dalla normativa, concordato in precedenza con la Società e applicato fin dalla produzione 2007, con regolare emissione, ritiro e contestuale pagamento dei certificati verdi richiesti da Lomellina Energia. La modifica del criterio, applicato prudenzialmente dalla Società a partire dall’esercizio 2011, ha comportato una riduzione dei certificati verdi spettanti alla Società. Anche la durata degli incentivi, per la parte non biodegradabile dei rifiuti di linea 1 dichiarata dal GSE nelle predette comunicazioni, è inferiore a quella prevista dalla normativa. Per tutelare i propri diritti, Lomellina Energia ha impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio i provvedimenti del GSE, per ottenere l'annullamento degli stessi e il pagamento delle somme dovute.
L'istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti è stata respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale; il Consiglio di Stato, facendo seguito all’impugnativa presentata contro tali ordinanze, ha rimandato la questione al TAR Lazio per decidere nel merito e la relativa udienza si è svolta nel mese di febbraio 2013. Il 15 aprile 2013 sono state pubblicate le sentenze del TAR Lazio relative alle due linee di produzione con i seguenti esiti: 35 •
Per la linea 1 il TAR ha riconosciuto il diritto della Lomellina Energia alla percezione degli incentivi per la quota di produzione da rifiuto non biodegradabile fino al 19 gennaio 2014. • Per la linea 2 il TAR ha rigettato le richieste della società. La società ha chiesto parere al proprio consulente esterno, incaricato delle azioni a difesa, il quale ha rappresentato che, nonostante le sfavorevoli decisioni del TAR, le fondate ragioni di Lomellina Energia inducono a ritenere che si possa confermare la valutazione del rischio di soccombenza come “possibile”. Pertanto non si è proceduto, in conformità al comportamento adottato lo scorso anno, ad accantonamenti al fondo rischi ed è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato avendo, come rappresentato dal consulente legale, fondate ragioni per la tutela dei diritti della Lomellina Energia. La società, in attesa della definitiva risoluzione del contenzioso, ha, nel frattempo, in via prudenziale iscritto dal 2011 a bilancio solo i certificati verdi relativi alle eccedenze di energia elettrica immessa in rete dalla linea 2. - per quanto riguarda la società Linea Gestioni si segnala che si è costituita come controinteressata nei giudizi promossi dinanzi al consiglio di stato dall’A.T.I. Aprica s.p.a.- la Bi.Co. due s.r.l. avverso le sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale sez. Brescia aventi ad oggetto le aggiudicazioni definitive dei servizi di igiene urbana disposte in proprio favore dai comuni di Rovato e Gambara, in merito ai quali si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. - Con sentenza del 2014 il TAR Catania ha rigettato il ricorso principale da parte di Greenambiente e quello per motivi aggiunti a spese compensate. Dopo valutazione, attesa la possibilità di appellare la sentenza del TAR Catania entro il 4/06/2015, la società Greenambiente non ha ritenuto opportuno proporre appello avverso la succitata sentenza. A decorrere da tale data è dunque divenuta certa la tariffa stabilita dal decreto 888/2011 e pari a 64,68€ comprensiva di 2€ di contributo ambientale da riconoscere al Comune di Augusta. I riflessi di tale decisione sulla situazione al 30 giugno 2015 sono i seguenti: - Storno di quanto stanziato per fatture da emettere tra il dicembre 2011 e il 30 giugno 2014 con un impatto negativo a conto economico pari a 1.120 migliaia di €, coperti da riserve vincolate di patrimonio netto; - Classificazione tra i debiti verso il Comune di Augusta di quanto già stanziato in un apposito fondo rischi nell’esercizio 2014, relativo al contributo ambientale da riconoscere (2 €/ton) e pari complessivamente a 1.513 migliaia di €, senza impatti sul conto economico. Di concerto con il legale incaricato della pratica e sulla base della vigente normativa in tema di interessi di mora ed in conformità con le convenzioni e i piani di rientro via via firmati con gli Enti Locali, la società ha ritenuto di poter ragionevolmente determinare il saldo degli interessi maturati sui ritardati pagamenti. L’importo determinato è stato iscritto a bilancio al valore nominale e valutati al presumibile valore realizzo per 1.143 migliaia di €. 36 Il rischio massimo possibile per il gruppo residua pari a 2.738 migliaia di € per passività potenziali legate all’applicazione retroattiva della nuova tariffa definita dal suddetto decreto, interamente coperto da riserve vincolate di patrimonio netto.

sabato 19 dicembre 2015

Giornali perché leggerli?

Giornali perché leggerli?
1) perché si deve fare un dibattito in televisione e senza il parere dei più noti commentatori si rischia di fare brutta figura
2) per sostenere una brillante conversazione fra amici.
3) perché non avendo una opinione si può fare propria l'opinione di altri
4) per contribuire al pluralismo nell'informazione
5) perché non si sa come passare il tempo
6) perché si vuole essere informati sui necrologi
7) per avere le notizie di cronaca locale
8) perché non si sa usare il computer e non si è capaci di navigare su internet