mercoledì 29 gennaio 2014

Obblighi dell'Assicurazione. Spese di giudizio




Nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto -in tema di assicurazione della responsabilità civile - l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso.Cassazione civile , 20/11/2012 n. 20322, sez. III
Solo in tal modo risultando attuata la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento.
In particolare il Tribunale Roma, sez. XI 27/05/2013 n. 11578 ha affermato che merita accoglimento la domanda di garanzia spiegata dall'assicurato , non avendo la Assicurazioni s.p.a. contestato la validità del contratto assicurativo concluso con la convenuta ed avendo l'assicurato dimostrato di avere tempestivamente denunciato il sinistro.
L'assicurato ha pure chiesto la condanna della  Ass.ni s.p.a. a rifondere le spese di lite da essa sostenute, nonché quelle che sarebbero state liquidate in favore degli attori, mentre la Assicurazione, richiamando l'art. 15 delle Condizioni generali di contratto (prodotte in atti), secondo cui la Compagnia "assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando- ove occorra- legali o tecnici o avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso", ha chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'assicurato. 
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha precisato che "nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c." ( Cass. n. 5300 del 28/02/2008). Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo, ai sensi dell'art. 1917 c.c., vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale" (Cass., n. 2525/98; Cass., n. 13088/95; Cass., n. 10170/93).

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