sabato 18 marzo 2017

Ce. Deficit eccessivo






La procedura per deficit eccessivo risponde alle prescrizioni dell'articolo 126 del Trattato e mette nel mirino gli Stati che abbiano una soglia di deficit superiore al 3 per cento del Pil o abbiano violato la regola del debito, quando cioè questo si trova al di sopra del 60% del Pil e non ridiscende a un ritmo in linea con quello prescritto dall'Europa. In via teorica, il gap tra il livello di debito di un Paese e la soglia di riferimento del 60% dovrebbe scendere di un ventesimo all'anno (nella media di un triennio). Le norme aprono però alla flessibilità alla quale si è fatto più volte ricorso, sottolineando che nello stabilire se numeri in discordo rispetto alle prescrizioni giustifichino l'apertura di una procedura per deficit eccessivo, tutti i fattori rilevanti vanno considerati. In particolare, vanno prese in considerazione quelle situazioni nelle quali i conti pubblici sono peggiorati a causa di "eventi eccezionali" al di fuori del controllo dei relativi governi, come in caso di disastri naturali o recessioni economiche. Resta il fatto che le deviazioni devono essere di entità limitata e temporanee.
Quando i nodi vengono al pettine, e un Paese ricade nella procedura del deficit, l'Europa chiede l'impegno a realizzare una serie di obiettivi per riportare i disavanzi o debiti eccessivi a livelli di sicurezza. E' un commissariamento di fatto, anche perché qualora i governi decidessero di tirare dritto per la loro strada - omettendo ripetutamente di adottare misure adeguate in tal senso - si potrebbe arrivare a un "avvertimento" ufficiale da Bruxelles. Un "cartellino giallo" da non trasformare in rosso: una sanzione, "ad esempio un'ammenda che può raggiungere fino allo 0,2% del Pil", ricorda la Dg Ecfin. Nel caso italiano, proprio i 3,4 miliardi di cui si discute come possibile correzione necessaria dei conti. "Un'altra misura consiste nel trattenere le sovvenzioni regionali erogate dal Fondo di coesione dell'Ue", che assiste i Paesi membri più poveri.
Esiste un'altra azione che la Commissione può intraprendere e riguarda la procedura per gli squilibri eccessivi: se conclude che in uno Stato membro esistono squilibri eccessivi, la Commissione può raccomandargli di predisporre un piano di azione correttivo, comprendente i termini di attuazione delle nuove misure. Le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio. La Commissione verifica durante tutto l'anno se le politiche previste dal piano siano effettivamente attuate. In questo caso, se si verifica che continuano a mancare azioni per correggerli, si possono staccare sanzioni per lo 0,1% del Pil. .repubblica.it/economia/2017/01/16.



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