L'efficacia
La l. 15/2005, inserendo nella l. 241/1990 il capo IV
bis, definisce normativamente caratteri e situazioni patologiche dell’atto
amministrativo che il legislatore ha sempre lasciato, in precedenza, alla
costruzione giurisprudenziale e dottrinale. (Tessaro T., Codice commentato della l.241/19990 riformata, 2006, 295).
La
normativa non vuole certo essere esaustiva della trattazione dei caratteri
dell'atto amministrativo ma vuole semmai formulare dei principi già affermati
dalla giurisprudenza .
L’atto
amministrativo è valido una volta che è stato approvato da parte dell’autorità
competente ad emanarlo, ma esso diviene efficace, ossia è in grado di produrre
i suoi effetti giuridici nei confronti dei suoi destinatari, solo dopo che
l’amministrazione ha posto in essere degli adempimenti successivi soprattutto
nel caso in cui esso sia limitativo della sfera giuridica dei privati.
La
fase costitutiva rende l’atto valido, ma non sempre efficace. (D'Angelosante M., L'azione amministrativa dalla
efficacia alla esecuzione nella riforma della legge 241 del 1990, in Dir. amm., 2009, 3, 723).
L’atto
può essere operante nella sfera interna dell’amministrazione, ma non può
conseguire effetti nei confronti dei soggetti passivi dell’atto. La giurisprudenza ha precisato che l'omessa indicazione nel
provvedimento del termine e dell'autorità competente per l'impugnazione non
comporta alcuna conseguenza sulla legittimità e l'efficacia dell'atto carente, ma impedisce unicamente il formarsi di
preclusioni, ponendosi pertanto quale obiettiva presunzione circa la
sussistenza dei presupposti per la concessione dell'errore scusabile e per la conseguente
remissione in termini ai fini dell'instaurazione rituale del giudizio. (Cons. Stato , sez. IV, 7 .4. 2010, n.
1986).
Alcuni
atti, per essere efficaci, devono essere comunicati al soggetto passivo, ad
esempio, attraverso la notifica del provvedimento.
La
disciplina degli atti recettizi, ossia di quegli atti che per essere efficaci
devono essere comunicati al soggetto passivo, è dettata dalla norma.
Esa stabilisce che
il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci, ex art. 21 bis, l.
241/1990, ins. art. 14, l. 11.2.2005, n. 15. (Renna M., L'efficacia e l'esecuzione dei
provvedimenti amministrativi tra garanzie procedimentali ed esigenze di
risultato, in Dir. amm., 2007, 4, 825).
La
pubblicità integra l’efficacia dell’atto: essa può consistere nella pubblicazione
in albi particolari, ad esempio nel Foglio annunzi legali, ovvero nella
notifica, che di norma avviene a mezzo di un ufficiale giudiziario, per gli
atti recettizi.
Questi
atti acquistano efficacia solo ove si dimostri che il soggetto cui l’atto è
diretto ne sia venuto a conoscenza. Così, ad esempio, una diffida può sortire
effetti solo se è notificata; lo stesso avviene, di norma, per tutti gli atti
che comportano effetti ablatori.
La notifica integra l’efficacia dell’atto, già valido,
poiché sussistono tutti i suoi elementi costitutivi.
La giurisprudenza nota che tutto
ciò che segue l'emissione dell'atto e ciò che è finalizzato alla sua messa in
esecuzione come, in particolare, la pubblicità, la notifica e la comunicazione sono
fattori esterni all'atto.
Per portare a compimento il provvedimento,
occorre rifare correttamente le operazioni che erano state svolte in maniera
lacunosa o inefficace, ma certo tale constatazione non potrà giustificare, di
per sé sola, l'annullamento o la revoca dell’atto (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 12.1.2010, n. 54).
La
notifica fa scattare i termini per l’impugnativa e, di conseguenza, consolida
l’atto illegittimo; esso può essere impugnato solo nei rigidi termini di
decadenza fissati dal legislatore.
La giurisprudenza ha precisato che la
trasmissione di un'ordinanza di demolizione al destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento, in luogo della prescritta notifica, non incide
sulla legittimità del provvedimento, ma rappresenta un adempimento esterno ad
esso, volto a far conseguire la conoscenza dell'atto e quindi ad incidere solo
sulla decorrenza dei termini per l'impugnativa. (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 8.8.2008, n. 1649).
Altri
atti, per potere essere efficaci, devono ottenere particolari approvazioni
ovvero sottostare a particolari controlli.
Gli
atti negativi di controllo sono autonomamente impugnabili (Cons. St., sez. IV, 10.8.2004, n. 5511).
Essi
sono direttamente lesivi in quanto paralizzano l'efficacia del provvedimento
controllato e concludono negativamente il procedimento amministrativo.
La
parte che propone azione giurisdizionale avverso l'atto negativo di controllo
intende ottenere - quale unica concreta ed effettiva utilità - la rimozione
dell'atto ad opera della decisione giurisdizionale, con conseguente
riviviscenza della sottostante delibera annullata, di contenuto favorevole, ma
non può richiedere l'accertamento delle posizioni giuridiche che dal
provvedimento stesso discenderebbero a favore dei soggetti ivi contemplati, in
quanto l'oggetto del giudizio rimane naturalmente limitato all'atto negativo
impugnato, senza essere esteso all'atto controllato né al rilievo in ordine
agli ulteriori effetti che in via mediata possano verificarsi. (T.A.R.
Lombardia Milano, sez. II, 21.7.2004, n. 3161).
Il
visto della Corte dei Conti sui contratti dello Stato che superano un
determinato importo integra l’efficacia del contratto.
Le
delibere comunali acquistano efficacia dopo la pubblicazione all’albo pretorio.
La
mancanza della pubblicazione, per la giurisprudenza prevalente, dà luogo solo a
delle irregolarità formali che possono sempre essere sanate. La giurisprudenza
ha rilevato che la pubblicazione all'Albo delle determinazioni dirigenziali
costituisce una formalità estrinseca e susseguente sia al perfezionamento dell'atto,
sia all'esito positivo del controllo; pertanto, i vizi ovvero l'omissione di
tale adempimento non potrebbero incidere né sulla validità, né sull'efficacia
della relativa determinazione dirigenziale, ma darebbero luogo a mere
irregolarità (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18.2.2004, n. 611).
1 L’esecutorietà.
Non
tutti i provvedimenti amministrativi richiedono un’attività di esecuzione. (
Pagliari G., Esecutorietà.
Note di commento dell'art. 21-ter, l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
in Foro amm.-Tar, 2007, 321).
Sono
provvedimenti bisognosi di esecuzione quelli che prevedono un’attività
specifica della pubblica amministrazione per consentire un’azione che trova
resistenza da parte del soggetto passivo come l’esecuzione di un provvedimento
di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dell’ente
gestore.
Il
provvedimento divenuto efficace deve essere attuato attraverso una particolare
azione della p.a.
La
dottrina rileva che l’esecuzione del provvedimento si distingue dalla sua
efficacia in quanto si tratta di una attività ulteriore di concretizzazione
dell’effetto giuridico o di adeguamento ad esso della realtà di fatto. La sua
area è più ristretta da quella dell’efficacia, in quanto è limitata alle
situazioni di obbligo che sorgono dal provvedimento.
Costituisce
esecuzione del provvedimento soltanto l’attività necessariamente implicata da
esso e non ogni attività rispettosa della realtà giuridica conseguente alla sua
emanazione (Cassese S. (a cura di), Diritto amministrativo generale, 2000,
854).
La
norma prevede i casi e le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni
possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.
Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non
ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge, ex art. 21 ter, l. 7.8.1990, n.
241, intr. art. 14, l. 11.2.2005, n. 15.
La
dottrina afferma che l’esecutorietà
esime l'amministrazione dalla necessità di ottenere l'esecuzione coattiva degli
obblighi da esso costituiti attraverso gli strumenti del processo esecutivo
disciplinato dal c.p.c. (D'Angelosante M., L'azione amministrativa op cit, in Dir. amm., 2009, 3, 726).
In
tali casi è preliminarmente necessario che il provvedimento costitutivo di
obblighi indichi il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto
obbligato.
L’esecuzione
coattiva deve essere preceduta, inoltre, da una diffida.
Rimane
fuori dalle previsioni l’esecuzione di obblighi aventi origine contrattuale.
La
giurisprudenza afferma che il provvedimento amministrativo per potere essere
attuato coattivamente nei confronti di terzi abbisogna di taluni adempimenti
fissati dal legislatore; come, ad esempio, nel caso dell’ordinanza di
acquisizione del fabbricato abusivo che è resa esecutiva dal provvedimento del
giudice che ne verifica la legittimità del procedimento. La vidimazione e la dichiarazione di
esecutorietà del giudice dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio
comunale di un manufatto abusivo rappresentano adempimenti ulteriori alla
perfezione dell'ordinanza di acquisizione, della quale non costituiscono,
perciò, presupposti o requisiti di legittimità, ma elementi atti a rendere noto
ai terzi il provvedimento amministrativo di acquisizione del bene ed a
legittimare l'immissione nel possesso (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14.4.2003, n. 1679).
Nessun commento:
Posta un commento