Canne
fumarie nel condominio.
In materia di
condominio negli edifici l'innesto sul muro perimetrale condominiale di canne
fumarie deve ricondursi all'esercizio delle facoltà di utilizzo della cosa
comune ex art. 1102 c.c. e, pertanto, soggiace ai limiti dettati da tale
disposto e costituiti dalla possibilità di concomitante uso da parte degli
altri condomini, dal rispetto della destinazione economica della res comune e
dalla mancata derivazione di pregiudizio alcuno alla statica, sicurezza e
estetica dello stabile. Tribunale Roma, sez. V, 19/09/2011, n. 17849
Nella fattispecie l'ausiliare
giudiziale, analizzati gli atti di causa ed espletato sopralluogo, ha accertato
che le dette canne fumarie sono costituite dai ''segmenti cilindrici in acciaio
INOX a doppia parete coibentata del diametro esterno di m. 0,25 che fuoriescono
da una delle finestre del locale scantinato in proprietà diparte convenuta, sul
cortile interno del fabbricato, all'altera di m. 1,00 dal suolo fino alla
sommità del tetto di copertura", ed ha precisato che esse sostituiscono
preesistente canna fumaria in eternit di forma quadrata e delle dimensioni di
circa cm 25 x 25 rimossa nel 2002".
Esse canne
insistono lungo la facciata interna dell'edificio del condominio attore,
risultano, quanto alla estensione in altezza, coperte dal vano della canna
fumaria condominiale in muratura e, inoltre, sono state apposte in sostituzione
di preesistente canna già asservita all'unità abitativa in proprietà I. M..
La loro attuale
collocazione, in posizione celata al di sotto di preesistente struttura
muraria, esclude che, quanto al loro verticale sviluppo, determinino negativa
incidenza sul decoro della facciata dello stabile; in riferimento, poi, alla
relativa parte iniziale, indicata dal c.t.u. in m. 2,60, che interessa
l'innesto con l'unità immobiliare a cui servizio esse intervengono e che non è
coperta da sovrastante struttura muraria, deve condividersi, sul punto
Si deve escludere
un intervento totalmente innovatore suscettivo, in ipotesi, di ledere l'assetto
architettonico.
Si richiama l’art. 1121 per le innovazioni voluttuarie.
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