Ambiente Intervento di social
housing.V.A.S. Obbligatorietà.
I
comuni sono Autorità competenti per la v.a.s. dei rispettivi piani e
varianti. Tale valutazione di compatibilità ambientale ha finalità di garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione
di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Né può
prescindersi da tale v.a.s., visto che, ai sensi dell'art. 11 comma ultimo,
d.lg. n. 152 del 2006 (come modificato dal d.lg. n. 4 del 2008), « i
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge ». T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/02/2013, n. 772.
Nel
caso di specie la società proponeva un
programma di intervento di social housing da realizzarsi su suoli di proprietà
siti nel Comune e classificati come aree a destinazione agricola dal vigente
P.R.G..
La
Regione invitava il Comune e la s.r.l. presso i propri uffici per la
prosecuzione di tale procedura negoziata e per la determinazione dei contenuti
progettuali definitivi della proposta.
La
Regione rappresentava inoltre che avrebbe dovuto stipulare le intese con i
Comuni interessati per la definitiva approvazione dei progetti ed il tempestivo
avvio dei lavori.
Pertanto,
con la precitata nota la Regione invitava la ricorrente a trasmettere il
progetto definitivo entro 45 giorni aggiungendo altresì che "Nello stesso
termine andranno parimenti risolte eventuali problematiche di carattere
urbanistico e/o ambientale".
Tuttavia
il Comune esprimeva il proprio diniego sulle proposte di edilizia residenziale
presentate dalla società.
In
particolare, trattandosi di interventi da realizzare in aree classificate come
agricole dal vigente strumento urbanistico, il Comune preferiva risolvere le
problematiche residenziali nell'ambito della pianificazione urbanistica
generale (avendo in corso la redazione del Piano Urbanistico Comunale - PUC)
ritenuta più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al
corretto ed armonico utilizzo del territorio.
Con
un unico articolato motivo di diritto parte ricorrente lamenta che, con
l'impugnata delibera, il Comune avrebbe espresso un diniego illegittimo alla
prosecuzione dell'iter procedimentale di attuazione del programma di housing
sociale che aveva già registrato l'assenso dello Stato e della Regione
Campania.
Secondo
tale prospettazione, la motivazione ostativa opposta dall'amministrazione
locale non sarebbe condivisibile per due ragioni:
I)
in primo luogo, in quanto il carattere straordinario del piano nazionale
abitativo consentirebbe il ricorso alle procedure di variante urbanistica
semplificata, tenuto anche conto che i programmi integrati di social housing
assumono rilevanza strategica nazionale ai sensi dell'art. 11, undicesimo
comma, D.L. 112/2008;
II)
inoltre, vi sarebbe piena coerenza tra la soluzione localizzativa proposta
dalla società ricorrente e le scelte del PUC in corso di redazione, visto che
il Comune avrebbe destinato le aree de quibus a funzioni residenziali sociali.
Il
ricorso è infondato.Non è sostenibile la prima deduzione svolta dalla
ricorrente che, invero, tende a dequotare l'apporto procedimentale dei Comuni
nelle procedure di evidenza pubblica che hanno ad oggetto gli interventi di
social housing.
Secondo
tale impostazione, il Comune dovrebbe semplicemente prendere atto delle
determinazioni d'intesa Stato - Regione recependone le scelte quanto alla
localizzazione degli insediamenti edilizi, anche qualora la realizzazione di
tali programmi di edilizia comporti la necessità di procedere a varianti
urbanistiche.
Tuttavia,
tale opzione ermeneutica si pone in rapporto di insanabile contrasto con i
principi generali in materia di urbanistica e governo del territorio, oltre che
con il descritto quadro normativo in tema di social housing.
Con
riguardo al primo profilo, la giurisprudenza ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 1
dicembre 2011 n. 6349) ha da tempo rilevato che nella redazione dello strumento
urbanistico generale il ruolo del Comune è, in linea di principio,
preponderante, in quanto ad esso spetta l'iniziativa e la formulazione di una
compiuta proposta, mediante l'adozione del progetto di piano, competendo alla
distinta autorità provinciale l'approvazione del medesimo (cfr. per il PUC,
l'art. 24 L. Reg. 22 dicembre 2004 n. 16).
Tale
conclusione è peraltro coerente con l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
laddove si dispone che "Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze".
Si
aggiunga che, nel caso in esame, l'apporto procedimentale del Comune si
appalesa necessario anche in considerazione delle implicazioni di carattere
ambientale conseguenti alla variante urbanistica richiesta dall'intervento di
social housing.
Come
noto, tale valutazione di compatibilità ambientale ha finalità di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Né
può prescindersi da tale V.A.S. (che, come si è visto, appartiene al Comune),
visto che, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. 152/2006 (come
modificato dal D.Lgs. 4/2008) "I provvedimenti amministrativi di
approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
Sotto
altro aspetto, dall'analisi delle disposizioni di settore emerge che la scelta
delle proposte di social housing da ammettere a finanziamento non può
prescindere dall'assenso dei Comuni interessati, il cui apporto procedimentale
è indispensabile al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e
demografica del territorio di riferimento (art. 11, quarto comma, D.L.
112/2008; art. 4, primo comma, D.P.C.M. 16 luglio 2009), specie allorquando
tali programmi di intervento richiedano l'adeguamento degli strumenti
urbanistici vigenti (art. 8, terzo comma, D.P.C.M. 16 luglio 2009 che, come si
è visto, prevede apposita conferenza di servizi qualora sia necessaria la
contestuale definizione o variazione di atti di "pianificazione
territoriale di competenza di amministrazioni diverse").
Non
pare pertinente il richiamo all'art. 81 D.P.R. 616/1977 e all'art. 3 del D.P.R.
383/1994 in base ai quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente,
l'accordo di programma Stato - Regione del 19 ottobre 2011 avrebbe
definitivamente superato la procedura ordinaria urbanistica e subordinato la
sottoscrizione della convenzione ad una semplice verifica di coerenza con il
progetto preliminare oggetto di finanziamento.
Parte
ricorrente trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 4 del predetto
accordo di programma (versato agli atti di causa dall'amministrazione statale),
tale verifica di coerenza riguardava, a ben vedere, i "progetti
definitivi" ed il relativo quadro economico generale con le singole
proposte di intervento.
Nel
caso in esame, la mancata conclusione della conferenza di servizi e la mancata
ratifica del Comune impedisce di ritenere perfezionato l'iter procedimentale
delineato, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 8 menzionato decreto
regionale, la proposta di housing avanzata dalla ricorrente andava esclusa
dall'elenco degli interventi ammessi al programma regionale di edilizia
residenziale.
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