Ambiente. Piani paesaggistici.
V.A.S. Obbligatorietà.
La
V.A.S. si realizza in fase di elaborazione del piano mediante la redazione di
un rapporto ambientale che deve considerare lo stato dell'ambiente attuale del
territorio interessato e le sue alterazioni in presenza e non del provvedimento
da valutare, confrontato anche con possibili alternative strategiche,
localizzative e tecnologiche.
L'art.
5 del D.Lgs. 152/2006 recante le definizioni rilevanti ai fini
dell'applicazione del codice dell'ambiente afferma che "si intende per
(...) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità' europea, nonché le loro modifiche" ( comma 1°, lettera e); il
successivo art. 6 dispone: "1. La valutazione ambientale strategica
riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a)
che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, (...), della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli (...)"; il comma 4°, inoltre, elenca espressamente i piani e programmi
esclusi dal campo di applicazione delle norme del codice dell'ambiente (e
quindi anche della V.A.S.), e tra questi non rientrano i piani paesaggistici:
il solo dato letterale sarebbe quindi già sufficiente per ritenere il piano in
questione sottoposto a V.A.S. È, in ogni caso determinante la circostanza che
la valutazione ambientale strategica, quale strumento di tutela dell'ambiente,
va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano "impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". Invero,
contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste,
"l'impatto significativo" non è quello caratterizzato da connotazioni
negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello
ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c)
del'art. 5 citato quale " alterazione qualitativa e/o quantitativa,
diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea,
singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (...)", per cui la
valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione
(anche positiva) tra l'attività pianificatoria e le componenti ambientali. Del
resto, la V.A.S. è solo uno strumento rispetto al fine che è la sostenibilità
ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che
guidano la trasformazione del territorio. In particolare la valutazione di tipo
strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani
siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni
previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento.
Pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell'atto di pianificazione in
termini di piano urbanistico -territoriale o di piano paesaggistico, esso va
comunque previamente assoggettato a valutazione ambientale strategica. Infine,
la tesi difensiva sostenuta dall'amministrazione regionale secondo la quale il
piano in questione non determina alcun impatto significativo sull'ambiente e
sul patrimonio culturale essendo "preordinato a dettare un quadro
conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela,
eminentemente conservativa dei valori paesaggistici", non appare
condivisibile alla luce di un provvedimento che è invece imperniato sulla
rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del
territorio, sul parziale superamento della concezione solo conservativa del
paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo (cfr.
relazione generale e relazioni tematiche allegate al piano).Peraltro, ammettere
che un piano preordinato alla tutela e allo sviluppo dei valori dell'ambiente
del paesaggio (e che quindi necessariamente impone forme di tutela che incidono
sull'assetto del territorio) non debba essere preceduto dalla verifica
ambientale finirebbe per vanificare la finalità della disciplina sulla V.A.S. e
di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme
comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la
direttiva 2001/42/CE, come quello di salvaguardia e promozione dello
"sviluppo sostenibile", espressamente enunciato all'art. 1 della
direttiva.
Per
le ragioni che precedono e in applicazione della disposizione dell'art. 11,
comma 5° del D.Lgs. 152/2006 (" La V.A.S. costituisce per i piani e
programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"),
l'omessa preventiva sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico rende
illegittimo il provvedimento di adozione impugnato con il ricorso in esame.
Sono
illegittimi i piani paesaggistici per i quali non è stata svolta una previa
valutazione ambientale strategica. Il comma 4 dell'art. 6 d.lg. n. 152 del
2006, infatti, nell'elencare espressamente i piani e i programmi esclusi dal
campo di applicazione delle norme del codice dell'ambiente (e quindi anche
dalla v.a.s.) non vi fa rientrare anche i piani paesaggistici. Inoltre,
"l'impatto significativo" rilevante ai fini della sottoponibilità a
v.a.s. di un piano non è quello caratterizzato da connotazioni negative in
termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla
definizione di impatto ambientale contenuta alla lett. c) dell'art. 5 d.lg. n.
152 del 2006, per cui la v.a.s. va eseguita in tutti I casi di interazione
anche positiva tra l'attività pianificatoria e le componenti ambientali. T.A.R.
Sicilia Catania, sez. I, 01/09/2011, n. 2152.
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