Ambiente. Valutazione
impatto ambientale. Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili. Obbligo.
Il comma 3 dell’art. 12
D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che "la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili ... sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione ..., nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico... A
tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda di autorizzazione ...".
In base al successivo
comma 4, "l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformità al progetto approvato ...".
Pertanto, in base ai
principi posti dai commi 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili richiede "un'autorizzazione unica", a
seguito di "un procedimento unico", al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.
In tal modo, le
determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo
in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti
per l'autorizzazione unica finale.
Di conseguenza, anche
la Soprintendenza per i Beni ambientali e Culturali deve esprimersi
esclusivamente in sede di conferenza di servizi.
I progetti d'impianti
industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
Ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del D.P.R. 12 aprile 1996, "l'autorità competente (ad esprimere
il giudizio di compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi.
Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente
la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate
nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza
stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza."
In ossequio all'art.
12, d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, tutte le amministrazioni - e quindi anche la
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali - tenute ad adottare le proprie
determinazioni, ai fini della valutazione d'impatto ambientale per la
costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento, devono esprimere il proprio avviso
in sede di conferenza dei servizi.T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 16/01/2013,
n. 80
La via è necessaria e
pertanto è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 5,
comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3
(Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui
dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60
kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di
valutazione di impatto ambientale.
Come già affermato
dalla stessa Corte Costituzionale, l'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n.
152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione
"sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la
produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è
prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i
beni e le attività culturali».
In conseguenza di ciò,
la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione
d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti
previsti a livello regionale. Se quindi l'obbligo di sottoporre qualunque
progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale, la
norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli
impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Corte
Costituzionale, 12/07/2013, n. 188
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