1 Codice ambiente. Parte IV Titolo I Gestione rifiuti. Capo IV Autorizzazioni.
2 Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta. Sospensione.
Nella fattispecie rilevato che la ditta era stata già diffidata per la
presenza nell'impianto di cumuli costituiti da scarti di lavorazione, era stata
disposta l'attuazione degli interventi necessari a ripristinare una corretta
gestione dell'impianto e, comunicando l'avvio del procedimento sanzionatorio,
la ditta era stata diffidata dall'effettuare operazioni di gestione dei rifiuti
in difformità da quanto stabilito dalla determinazione di autorizzazione, con
intimazione ad eliminare le difformità segnalate entro 30 giorni e con facoltà
di presentare controdeduzioni nel termine di 7 giorni.
Posto che la suddetta diffida assegnava il termine di trenta giorni per
l'eliminazione delle irregolarità segnalate, il provvedimento sanzionatorio
doveva essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del
relativo procedimento, dando così modo all'impresa di presentare le proprie
osservazioni.
Non possono essere accolte le argomentazioni difensive della Regione,
posto che non può essere assegnata valenza ex art. 7 l. 241/90 alla suddetta
diffida, visto che si tratta di due distinti provvedimenti ciascuno con i
propri effetti in quanto scaturenti di autonomi procedimenti, pur se attinenti
al medesimo oggetto.
Né può ritenersi il carattere meramente formale dell'omissione, e
pertanto irrilevante ai fini della legittimità dell'atto ex art. 21octies L.
241/90, considerato che la ricorrente ha evidenziato l'esecuzione di una serie
di lavori ritenuti in grado di ricondurre l'impianto alle condizioni di
regolarità, circostanze, queste, che aveva interesse a rappresentare
nell'ambito del procedimento sanzionatorio ai fini della loro valutazione.
Il carattere sostanziale dell'omissione è altresì rinvenibile nel tipo
di misura adottata, visto che ai sensi dell'art. 208, comma 13, d.lg. 152/2006,
richiamato in provvedimento, la sanzione della sospensione è collegata
all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione "ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente"
(lett. b), ed appare evidente che l'impresa aveva interesse ad evidenziare
l'insussistenza delle suddette condizioni con proprie osservazioni.
In accoglimento di tale assorbente motivo il ricorso va quindi in
questa parte accolto con annullamento della sospensione. T.A.R. Abruzzo
L'Aquila, sez. I 29/07/2011 n. 416.
Ai sensi dell'art. 208 d. lg. n. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente),
il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell'attività
autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti
deve in ogni caso essere preceduto da una diffida, che ha lo scopo di rimettere
l'interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate, nonché,
ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, dalla comunicazione di
avvio del procedimento volto a contestare i singoli episodi rilevati nel corso
degli accertamenti, in relazione ai quali l'interessato deve essere messo nelle
condizioni di fornire il proprio apporto procedimentale. T.A.R. Veneto Venezia,
sez. III, 07/07/2008, n. 1947.
3 Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta.
L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208 comma 6,
d.lg. n. 152 del 2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla
realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero dei rifiuti, posto che le
autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'Amministrazione
Comunale ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 380 del 2001 rifluiscono nella
prevista Conferenza di Servizi, in cui si vede coinvolta la stessa
Amministrazione Comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva
valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento in parola sono state,
cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative
di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni
urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento
dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione
dell'impianto in armonia con il territorio di riferimento, così come desumibile
dalla richiamata disposizione dell'art. 208 comma 6, d.lg. n. 152 del 2006, che
assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione
sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di
altre autorità territoriali, ivi compresa un'eventuale variante urbanistica.
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 01/09/2011, n. 4272
Nella fattispecie l'autorizzazione dell'impianto è stata effettuata
previa variante al piano regolatore generale, dopo una attenta istruttoria che
ha avuto ad oggetto anche la destinazione agricola di parte del lotto della
controinteressata, destinazione che deve considerarsi modificata in industriale
proprio con la variante in questione.
I ricorrenti si dolgono, in
sostanza, che l'autorizzazione impugnata sia stata resa in esito ad un
istruttoria difettosa e carente e comunque in violazione delle norme tecniche
di attuazione del P.R.G., secondo cui gli interventi edilizi in zona D2
presuppongono una pianificazione "mediante piani degli insediamenti
produttivi o mediante piani particolareggiati".
L'Amministrazione resistente si è difesa eccependo che l'avvenuto
rilascio di apposita variante allo strumento urbanistico avrebbe escluso in
radice la necessità di aspettare un piano particolareggiato.
L'eccezione deve essere condivisa.
E' noto, infatti, che la variante urbanistica può rispondere ad
esigenze diverse, sicché si distingue tra varianti normative, che concernono
soltanto le norme di attuazione del piano regolatore generale, le varianti
specifiche che riguardano soltanto una parte del territorio comunale (e
rispondono quindi all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità
urbanistiche parziali e localizzate) e varianti generali che dettano una nuova
disciplina generale dell'assetto del territorio, resesi necessarie perché il
piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere soggetto
a revisioni periodiche (C.d.S,. Sez. IV 29/08/2002 n. 4340).
Ne consegue che è ben possibile che la variante al piano regolatore
generale venga, in ragione di sopravvenuti interessi pubblici, adottata in
modifica delle norme di attuazione dello stesso, tanto con portata specifica
quanto con portata generale.
Partendo da tale presupposto e valutando siccome prioritario
l'interesse pubblico alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti,
l'Amministrazione deliberante, dopo apposita istruttoria sul punto, ha deciso
di adottare una variante che può considerarsi normativa nella misura in cui
incide sulle norme di attuazione del p.r.g. e specifica nella misura in cui
tale incisione vale con riferimento al singolo lotto in questione.
Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione
e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato
dall'art. 208, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione costituisce oggetto di
valutazione necessariamente contestuale all'approvazione del progetto e
autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
La Conferenza di servizi che
precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento
deve imputarsi alla p.a. che lo adotta e la legittimazione passiva a resistere
all'impugnazione dell'autorizzazione spetta unicamente all'amministrazione che
ha emesso l'atto finale, non avendo le altre che hanno partecipato alla conferenza
di servizi svolto un ruolo esoprocedimentale. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I,
27/01/2012, n. 200.
La giurisprudenza ha ritenuto
illegittimo un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 208 d.lg. 3 aprile 2006
n. 152 allorché in sede di conferenza di servizi sia intervenuto un soggetto
sfornito di rappresentanza dell'organo dell'Ente competente all'adozione del
provvedimento richiesto .
Nella specie trattasi di rappresentante non delegato dal Consiglio
comunale, organo cui spetta l'approvazione della variante al p.r.g.,
nell'ipotesi in cui detta variante sia stata approvata. Consiglio di Stato,
sez. V, 16/09/2011, n. 5193.
Nessun commento:
Posta un commento