Servizi pubblici - locali - affidamento in house - requisito
del controllo analogo - condizioni
Per quanto riguarda il requisito del controllo analogo, la
giurisprudenza comunitaria sembra ammettere la deroga al principio della
procedura a evidenza pubblica ogni volta che un soggetto economico corrisponda
al modello comunitario dell'in house. In sintesi, il modello viene rispettato
se sussiste il requisito del controllo analogo ("quando l'entità di cui
trattasi è assoggettata a un controllo che consente all'amministrazione
aggiudicatrice di influenzare le decisioni dell'entità medesima" - v.
C.Giust. Sez. III 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord, punto 27), e
se la parte più importante dell'attività viene svolta con gli enti che
detengono il controllo (v. C.Giust. Sez. II 17 luglio 2008 C-371/05,
Commissione/Italia, punti 31-32).
Si può ritenere sussistente il controllo analogo anche nel
caso di comuni con partecipazione sociali minime, in presenza di norme
statutarie che da un lato attribuiscono rilievo direttamente alla popolazione e
dall'altro (attraverso il patto parasociale) assicurano a ciascun comune il
ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al
proprio territorio. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 23/09/2013, n. 780
LA giurisprudenza comunitaria ha precisato che i soggetti che beneficiano di sovvenzioni
pubbliche, e quindi anche i soggetti in house, possono certamente partecipare
alle gare, come del resto possono partecipare in qualità di imprenditori gli
stessi enti pubblici (v. C.Giust. Sez. IV 23 dicembre 2009 C-305/08, Conisma,
punto 40; C.Giust. Sez. VI 7 dicembre 2000 C-94/99, Arge, punti 28-32).
Una parziale
traduzione nel diritto interno dei principi comunitari è stata effettuata
dall'art. 34 commi 20 e 21 del DL 179/2012.
La prima norma (comma 20) stabilisce che la scelta della
modalità di affidamento dei servizi pubblici (qualsiasi modalità: gara, in
house, società mista, partenariato) deve essere motivata per dimostrarne la
conformità al diritto comunitario.
La seconda norma (comma 21) prevede una verifica sugli
affidamenti in essere e l'adeguamento degli stessi ai principi comunitari entro
il termine del 31 dicembre 2013, a pena di decadenza.
Dal confronto tra i principi comunitari e la (ancora
frammentaria) normativa interna, la giurisprudenza ha desunto le seguenti indicazioni: (a) l'affidamento in
house nel rispetto dello schema comunitario è sempre legittimo; (b) anche la
partecipazione alle gare da parte di soggetti in house è legittima, come pure
lo svolgimento di attività a favore di terzi, ma espone al rischio di
fuoriuscire dallo schema comunitario (se la parte più importante dell'attività
non è più svolta con gli enti che detengono il controllo).
I soggetti che si sentono danneggiati dalla restrizione
degli spazi di mercato conseguente alla proliferazione degli affidamenti in
house non possono quindi trovare tutela immediata contro i suddetti
affidamenti, ma possono eventualmente ottenere che sia dichiarata la
contrarietà al diritto comunitario (v. art. 106 par. 1 TFUE), e quindi la
sopravvenuta inefficacia, degli affidamenti diretti attribuiti a operatori
economici che nel tempo abbiano perso la caratteristica di soggetti in house
secondo lo schema comunitario. In definitiva, un argine contro gli affidamenti
in house è rinvenibile unicamente nell'equilibrio che gli operatori economici
devono mantenere nella loro attività per rispettare i principi diritto
comunitario. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 23/09/2013, n. 780.
Con l'espunzione dall'ordinamento nazionale dell'art.
23-bis, d.l. n. 112 del 2008 per effetto del referendum abrogativo del 12-13
giugno 2011, e poi con la cancellazione dell'art. 4, d.l. n. 138 del 2011 per
intervento della Corte Costituzionale, è venuta meno la possibilità di imporre
agli enti locali un percorso ordinato (e scandito da tempi certi) verso la
liberalizzazione dei servizi pubblici. Il vuoto normativo provocato dal
referendum e dalla sentenza n. 199 del 2012 non è stato colmato dalla
reviviscenza di norme anteriori ma dall'estensione dei principi comunitari.
T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 23/09/2013, n. 780.
Nessun commento:
Posta un commento