La Legge regionale 20/05/2014 n. 27 disciplina all'art. 5 la Scheda informativa per i fabbricati esistenti
1. Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non è obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere redatta, a cura dei proprietari, avvalendosi di tecnici in possesso di idoneo titolo professionale, la “Scheda informativa” del fabbricato, il cui modello è predisposto dalla Regione Puglia e nella quale sono riportati i seguenti dati:
a. anno di costruzione;
b. titolo abilitativo;
c. provvedimenti autorizzativi;
d. destinazione d’uso delle unità immobiliari;
e. tipologia della struttura portante dell’edificio;
f. tipologia degli orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano);
g. numero dei piani;
h. categoria del terreno di fondazione (decreto ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, punto 3.2,”Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”);
i. interventi di modifiche strutturali eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi;
j. estremi del collaudo statico;
k. estremi del certificato di abitabilità e/o d’uso;
l. referto tecnico di verifica della condizione statica attuale.
L'art. 10 provvede una sanzione pecuniaria da euro 5 mila a euro 50 mila ai soggetti inadempienti.
A ben vedere gran parte dei dati raccolti sono già in possesso dei comuni perché da esso rilasciati anzi nell'archivio comunale ci dovrebbero esser tutti i progetti edilizi!
A che servono dati che il comune ha già nei suoi archivi?
Molto più effettuale sarebbe un controllo mirato pubblico che giunga nelle zone a rischio ad imporre alla proprietà gli interventi necessari.
C'è però la possibilità di una svendita in massa.
La piccola proprietà edilizia manca dei fondi per realizzare gli interventi di messa a norma soprattutto ora che attraverso l'imposizione di una tassazione esosa difficilmente riesce a trovar risorse da ciò che rimane della rendita per interventi di ripristino.
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