Il
Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 8 maggio 2014, n. 2362 ha statuito
che la Fondazione Biennale di Venezia non può affidare i servizi di pulizia e
presidio delle toilettes per le manifestazioni organizzate dalla fondazione ad
una società in house, pur partecipata dal Comune di Venezia, ove ha sede la
Fondazione Biennale.
I giudici di Palazzo Spada ricordano che per le
società in house impone l’obbligo di “operare con gli enti partecipanti o
affidanti” e la preclusione a “svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara”.
Attraverso le predette limitazioni la norma intende
evitare la distorsione della concorrenza che si determinerebbe in caso di
partecipazione alle gare, indette da altri soggetti pubblici o privati, di
soggetti già affidatari diretti di servizi pubblici locali, che non
entrerebbero nel mercato “ad armi pari”, rispetto ad altri comuni operatori del
settore.”
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’art.
13, d.l. n. 223/2006 non di limita la concorrenza, ma la regola
preventivamente, per evitare che nel mercato si creino – squilibrando a priori
le corrette condizioni competitive – surrettizie posizioni di giuridico
privilegio delle società pubbliche rispetto a quelle private”.
L’art. 13 dispone in ordine ad
“una preclusione generale a carico di tutte le società in house (che esercitino
o meno un servizio pubblico locale) a partecipare a gare indette da terzi, per
assicurare il corretto funzionamento del mercato nella nevralgica fase
concorrenziale, a protezione dei principi di libera concorrenza, di par
condicio e di libertà dell’iniziativa economica (cfr. sez. V, 21 giugno 2012,
n. 3668 e 3 giugno 2013, n. 3022, che estende il divieto alle c.d. società di
«terzo grado» o di «terza generazione», cioè partecipate dalle partecipate);
le società partecipate da enti
locali a capitale pubblico o misto, per produrre servizi strumentali
all’attività di quegli enti, debbono quindi operare solo con gli enti
costituenti o partecipanti, senza svolgere prestazioni per altri soggetti
pubblici o privati, né con gara né per affidamento diretto, con esclusione dei
servizi pubblici locali per i quali sono state costituite;
i servizi potrebbero, di conseguenza, essere svolti
anche a favore di soggetti diversi da quelli “costituenti, partecipanti o
affidanti”, sempre però che si tratti di soggetti erogatori degli stessi, quali
sono, appunto, i Comuni, ma non anche un soggetto “terzo”, quale è nel caso di
specie la Fondazione Biennale di Venezia (cfr. Cons. Stato, IV, 15 marzo 2008,
n. 946; V, 7 luglio 2009, n. 4346, 5 marzo 2010, n. 1282, 10 settembre 2010, n.
6527, 1 aprile 2011, n. 2012).
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