L'attività edilizia libera. Il
D.L. 133/2014
Con
l'art. 17, D.L. 133/2014, che modifica l'art. 6, D.P.R. 380/2001, il
legislatore statale continua il suo disegno di semplificazione dell'attività
edilizia nell'intento di ridare fiato al settore da molto tempo in crisi
. N. Centofanti, Abusivismo edilizio 2010, 58
Gli
interventi devono comunque realizzarsi nell'osservanza delle prescrizioni degli
strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La
norma distingue fra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo e quelli che possono essere realizzati previa comunicazione
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.
Sono
eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ex
art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c)
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d)
i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su
impianti idraulici agrari;
e)
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attività agricola.
La comunicazione dell'inizio dei lavori è obbligatoria per gli altri interventi elencati ex art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001. Essa è inoltrata, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale a differenza della denuncia di inizio di attività deve soltanto precedere l'intervento senza che sia richiesto anche un breve intervallo prima che i lavori possano iniziare. L'amministrazione non ha alcun potere cautelare. Gli interventi sono :
La comunicazione dell'inizio dei lavori è obbligatoria per gli altri interventi elencati ex art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001. Essa è inoltrata, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale a differenza della denuncia di inizio di attività deve soltanto precedere l'intervento senza che sia richiesto anche un breve intervallo prima che i lavori possano iniziare. L'amministrazione non ha alcun potere cautelare. Gli interventi sono :
b)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
c)
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
d)
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno,
a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e)
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
Limitatamente
agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette
all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata
da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Detti
interventi sono, dopo la modifica dell'art. 17, D.L. 133/2014,
a)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), D.P.R:380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo
spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio;
e
bis)le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei
fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre
che non riguardino le parti strutturali,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio
d'impresa
L'interessato
alla realizzazione degli interventi sopra citati deve allegare alla
comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie
ai sensi delle normative di settore.
Per
gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere indicati, inoltre, i
dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato.
Il
tecnico deve asseverare, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo.
L'interessato
deve provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), L. 9
marzo 2006, n. 80.
Il
sistema sanzionatorio previsto per l'omessa presentazione della comunicazione
di inizio lavori è confermato.
Esso
prevede che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
Tale
sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
La
comunicazione di inizio lavori è soggetta al controllo del comune per
verificare se i lavori svolti corrispondano alle indicazioni fornite nella
preventiva comunicazione
La
grande novità è costituita dal fatto che le nuove norme ora consentono con
dichiarazione asseverata il frazionamento immobiliare che prima era soggetto al
permesso di costruire.
Si
resta in attesa della conversione.
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