Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza 3 febbraio – 10 aprile 2015, n.7191
Presidente Segreto – Relatore Lanzillo)
Sentenza 3 febbraio – 10 aprile 2015, n.7191
Presidente Segreto – Relatore Lanzillo)
Svolgimento del processo
A seguito di un sinistro stradale occorso in Terracina
il 15 giugno 2006 è deceduto A. M. R., di nazionalità rumena, trasportato su di
un autocarro coinvolto in un tamponamento.
I congiunti ed eredi del defunto,, hanno convenuto
davanti al Tribunale di Roma GDC, S.S:e la s.a.s. Top Trans di S.S,, conducenti
e proprietari dei due autocarri, nonché i loro assicuratori, s.p.a. Milano
Assicurazioni e s.p.a. La Nuova Tirrena (oggi s.p.a. Groupama), per sentirli
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti. I convenuti hanno resistito ed, esperita l’istruttoria anche tramite
CTU, con sentenza n. 6933/2009 il Tribunale di Milano ha dichiarato i due
conducenti responsabili in ugual misura del sinistro ed ha condannato tutti i
convenuti in via solidale al risarcimento dei soli danni morali, quantificati
in E 15.000,00 per la moglie, in somme maggiori per la madre e per i due figli,
ed in E 22.000,00 per il fratello.
Proposto appello principale dai danneggiati e
incidentale da Groupama, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 3
-16 febbraio 2011 n. 282 la Corte di appello di Milano, in riforna della
sentenza di primo grado, ha quantificato in E 150.000,00 per ciascuno la somma
spettante in risarcimento alla vedova, ad ognuno dei figli ed alla madre,
confermato la somma già attribuita in primo grado al fratello. Ha respinto
l’appello incidentale ed ha posto a carico degli appellati le spese del grado.
I R. propongono due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso Groupama.
Milano Ass.ni ha depositato memoria di costituzione
per partecipare alla discussione.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla liquidazione dei danni
non patrimoniali, adducendo che la somma di E 150.000,00 attribuita a moglie,
figli e madre, corrisponde alla somma minima di cui alle tabelle del Tribunale
di Milano e che la Corte di appello ha giustificato l’applicazione dei minimi
per il fatto che gli attori non hanno offerto alcuna prova del permanere dei
rapporti familiari e affettivi, nonostante il fatto che l’infortunato si fosse allontanato
dalla famiglia.
Assumono i ricorrenti che, trattandosi di famiglia
legittima, non vi è necessità di dimostrare alcunché.
1.1.- La Corte di appello ha rilevato che nulla i
danneggiati hanno dimostrato (e neppure dedotto) a prova dei danni; che “si
ignora non solo da quando la vittima si era allontanata dalla famiglia, ma
anche il tipo di relazioni e contatti intrattenuti con i familiari durante la
permanenza in Italia, vale a dire la qualità ed intensità della relazione
affettiva e familiare con questi ultimi.
La circostanza che si trattava di famiglia legittima
da un lato ha giustificato l’attribuzione della somma non irrilevante di C
150.000,00 per ciascuno. Dall’altro lato non è necessariamente significativa,
ben potendo anche nell’ambito della famiglia legittima sopraggiungere
separazione personale, legale o di fatto: quanto meno la dimostrazione che,
nonostante la lontananza, la vittima intratteneva rapporti con la moglie e con
i figli, avrebbe dovuto essere offerta.
Né i ricorrenti dimostrano di avere quanto meno
dedotto il peculiare danno subìto dai figli in relazione alla giovane età, al
fine di graduare in proporzione l’entità del risarcimento, sì da poter
giustificare le censure rivolte in questa sede alla sentenza impugnata, per non
avere tenuto conto di tale circostanza.
La motivazione della sentenza impugnata non è quindi
suscettibile di censura.
2.- Parimenti infondato è il secondo motivo, che
denuncia violazione degli art. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., 237 d.l. 209/2005,
quanto al rigetto della domanda di liquidazione dei danni patrimoniali.
Assumono i ricorrenti che il danno avrebbe dovuto essere quantificato quanto
meno con riferimento al triplo della pensione sociale, in base ai dati
desumibili dalla comune esperienza.
2.2.- Il motivo non è
fondato.
Anche a tal proposito la Corte di appello ha rilevato
che nulla i danneggiati hanno dimostrato quanto al fatto che il (omissis)
lavorasse in Italia, che disponesse di un reddito e che contribuisse al
mantenimento della famiglia.
3.- Il ricorso è respinto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa
le spese del giudizio di cassazione.
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