Maltrattamenti in famiglia,
irrilevante la riappacificazione della coppia
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 5 novembre 214 – 13 febbraio 2015, n. 6472
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di maltrattamenti in famiglia e, più nello specifico, il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che respingeva l’istanza diretta ad ottenere la sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura come con l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia giudiziaria.
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 5 novembre 214 – 13 febbraio 2015, n. 6472
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di maltrattamenti in famiglia e, più nello specifico, il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che respingeva l’istanza diretta ad ottenere la sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura come con l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia giudiziaria.
L’imputato
lamentava l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità
della motivazione poichè, a suo parere, il Tribunale avrebbe basato la
decisione soltanto sulle rilevate trasgressioni alle prescrizione contenute nel
provvedimento cautelare, che imponevano di non avere contatti con la persona
offesa, ma non ha considerato l’avvenuta riappacificazione tra le parti e la
resipiscenza dello stesso imputato, che ha compreso la gravità delle condotte
poste in essere.
Per
l’imputato, dunque, tali mutate condizioni nei rapporti, testimoniate anche
dalla stessa persona offesa, avrebbero dovuto giustificare la sostituzione
della misura disposta.
Non
la pensano in questo modo però i giudici del Palazzaccio i quali, dichiarando
inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, precisano che “i giudici bolognesi hanno
ritenuto pienamente giustificato il mantenimento degli arresti domiciliari in
considerazione delle precedenti innumerevoli e significative trasgressioni alle
prescrizione imposte e, soprattutto, tenendo conto della personalità pericolosa
dell’imputato e del concreto rischio che possa ancora rivolgere condotte
violente nei confronti della persona offesa, con la quale ha intrattenuto una
relazione difficile e conflittuale”.
Inoltre,
osservano gli ermellini, riguardo all’ipotesi di una avvenuta riappacificazione
della coppia, cui si riferisce il ricorrente, i giudici territoriali hanno
sottolineato come la ripresa della frequentazione, all’esito di periodi di
allontanamento, “non siano mai valse a determinare nuovi equilibri” tanto da mettere
al bando il ricorso alla brutalità da parte dell’imputato, rischio che
evidentemente si ritiene ancora pienamente sussistente.
Pertanto,
concludono, “sulla base di tali considerazioni deve ritenersi del tutto
giustificato il mantenimento della misura cautelare in atto”.
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