Corte di Cassazione, sezione III Penale
Sentenza 7 ottobre 2014 – 15 giugno 2015, n. 24895
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 8.1.2008, il Tribunale di
Viterbo ha dichiarato M.N. colpevole dei reati del reato previsto e punito
dagli artt. 81 e 609 bis c.p. (capo A) per avere, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, costretto Ma.An.Ma. a subire, mediante violenza
consistita nell’impedirle movimenti e minacce, atti sessuali consistiti nello
strusciarsi addosso toccandole il seno e varie parti del corpo, facendo
precedere e seguire tali atti da parole e discorsi dal contenuto osceno e per
averle lasciato all’interno di una busta paga un biglietto manoscritto recante
la frase “una seghetta domenica” a cui erano spillate Euro 30,00, nonché del
reato di cui, cioè, dei reati ex artt. 586 e 590 c.p. per aver cagionato a
Ma.An.Ma. , quale conseguenza non voluta del delitto di cui al capo A), lesioni
personali, in particolare una malattia diagnosticata quale depressione reattiva
con elementi di disturbo post-traumatico da stress di durata superiore a giorni
quaranta, (capo B).
L’imputato, riconosciuta l’attenuante di cui all’art.
609, comma 3, c.p. e le attenuanti generiche, applicato l’aumento per la
continuazione, è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di
reclusione.
Proposto appello da parte dell’imputato, la Corte di
Appello di Roma, con sentenza del 22.10.2013, ha ridotto la pena ad anni uno e
mesi dieci di reclusione, concedendo i doppi benefici ed ha confermato nel
resto l’impugnata sentenza.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti
motivi:
1) illogicità della motivazione in punto di
attendibilità della deposizione della persona offesa.
Assume in proposito la difesa che i giudici di merito
hanno posto a fondamento del loro convincimento le dichiarazioni della persona
offesa senza effettuare un rigoroso vaglio della loro attendibilità, benché
esse siano confuse, contraddittorie, prive di riscontri e, in alcuni casi,
smentite dalle deposizioni dei testi.
La Ma. ha descritto quattro episodi in cui si sarebbe
concretizzata la condotta criminosa contestata all’imputato; a questi episodi
nessuno avrebbe assistito e la teste de relato R. , alla quale la persona
offesa avrebbe confidato le avances sessuali dell’imputato, ha negato di averle
subite anche lei quando lavorava nello stesso esercizio commerciale gestito dal
M. , ridimensionando i suoi comportamenti, a suo dire improntati a leggerezza,
immaturità, ma non espressione della volontà di abusare sessualmente della
donna.
2) illogicità della motivazione con riguardo alla
configurabilità del contestato reato di violenza sessuale, potendo al più
ravvisarsi nella condotta dell’imputato il reato di molestie sessuali. Assume
in proposito la difesa che la stessa parte offesa, in sede di deposizione
dibattimentale, ha tratteggiato il comportamento dell’imputato con espressioni
che lo riconducono nell’alveo del più lieve reato di molestie, dichiarando
“faceva un po’ così, faceva lo stupidino”, quasi a voler indicare l’esistenza
di un rapporto confidenziale con l’uomo, che esclude la condotta contestata.
3) Illogicità della motivazione per travisamento delle
risultanze istruttorie.
Lamenta la difesa che i giudici non hanno motivato circa l’esistenza di un nesso di causalità tra la patologia diagnosticata alla parte offesa e gli abusi sessuali, omettendo di dare conto del ragionamento logico-giuridico seguito per pervenire alla conclusione della riconducibilità dello stato psicologico della persona offesa alla condotta contestata all’imputato.
Lamenta la difesa che i giudici non hanno motivato circa l’esistenza di un nesso di causalità tra la patologia diagnosticata alla parte offesa e gli abusi sessuali, omettendo di dare conto del ragionamento logico-giuridico seguito per pervenire alla conclusione della riconducibilità dello stato psicologico della persona offesa alla condotta contestata all’imputato.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure
di merito non sottoponibili al vaglio di questa Corte di legittimità. Esso è
difatti incentrato su una nuova valutazione, richiesta alla Corte di
Cassazione, degli elementi di fatto acquisiti al giudizio sul presupposto della
asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Si richiamano a tale riguardo i principi enunciati
dalla Suprema Corte in materia secondo i quali il controllo sulla motivazione
demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
previsione dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., al solo accertamento della
congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli
elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa
lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o della
autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla
ricostruzione e valutazione dei fatti.
Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non
siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del
provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte
per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla
categoria di cui al richiamato art. 606 co. 1 lett. e). (Cass. S.U.n.12 del
31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842
del 2.12.03).
I giudici di merito, difatti, correttamente
evidenziano la credibilità della teste parte offesa Ma. per l’assenza di
ragioni di malanimo nei confronti dell’imputato, di qualsiasi risentimento che
trapeli nel racconto, per la puntuale, circostanziata descrizione degli eventi
e per la corretta concatenazione logica nel narrato.
La versione della persona offesa trova peraltro
riscontro nella deposizione dei testi escussi fra i quali il teste Luce,
appartenente all’arma dei Carabinieri, che ha riferito su fatti ai quali ha
assistito personalmente, quali la conversazione tra la persona offesa e la
teste Reggi all’indomani della presentazione della denuncia, le testi D.M. e F.
, quest’ultima dipendente del ristorante, le quali hanno riferito di aver
appreso dalla Ma. la condotta posta in essere nei suoi riguardi dal datore di
lavoro. La D.M. , poi, ha confermato di aver visto direttamente il biglietto
scritto dall’imputato riportante la frase “seghetta domenica”.
Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo di
ricorso proposto in quanto manifestamente infondato. I giudici di merito,
difatti, hanno correttamente collocato la condotta criminosa posta in essere
dall’imputato nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609
bis c.p., richiamando puntualmente il principio di diritto affermato da questa
Corte sul punto, secondo cui “integra il reato di violenza sessuale e non
quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel
toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo
configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a
sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi
dall’abuso sessuale. Se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a
sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della
natura del contatto e delle circostanze del caso” (Cass. Sez. III sentenza n.
27042 del 2010).
Manifestamente infondata è infine anche la terza
doglianza mossa con riferimento al vizio motivazionale inerente il nesso di
causalità tra gli abusi subiti dalla persona offesa e la malattia conseguitane.
I giudici di merito hanno difatti adeguatamente e logicamente motivato sul
punto in esame, richiamando puntualmente le deposizioni rese dalla Dott.ssa T.
e dal Dott. m. che ebbero in cura la persona offesa all’indomani dei fatti di
cui all’imputazione, riscontrando e diagnosticando un disturbo post-traumatico
da stress. I medesimi, in particolare, riferivano che la depressione ansiosa
della donna si accentuava con i temi della sessualità essendo ricollegabile agli
abusi subiti.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato
inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima
determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il.
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile liquidate Euro 2.500,00 oltre accessori
di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento
omettere le generalità e gli altri dati significativi a norme dell’art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
1 commento:
Fu durante la mia ricerca sull'HIV / Herpes che mi sono imbattuto nelle informazioni Hiv / Herpes; informazioni che è abbastanza facile da trovare quando si effettua una ricerca di STD su google. Ero in cospirazione, al momento pensavo che l'HIV / Herpes Cured "essere una cospirazione fosse qualcosa di ignorante, ma ho trovato abbastanza interessante sulla medicina erboristica. Ho fatto delle domande sulla cura delle erbe sui siti ufficiali di HIV / Herpes e sono stato messo al bando dai moderatori che mi hanno detto che stavo pappagliando la propaganda Hiv / Herpes. Questo ha rafforzato la mia convinzione che esiste una cura per Hiv / Herpes Poi ho trovato una donna dal nome della Germania Achima Abelard Dr Itua Cura il suo Hiv quindi gli mando una mail sulla mia situazione, poi ne parlo di più e mandami la sua medicina erboristica che ho bevuto per due settimane. E oggi sono Cured no Hiv / Herpes nella mia vita, ho cercato gruppi di Hiv / Herpes per tentare di entrare in contatto con le persone per saperne di più su Hiv / Herpes Herbal Cure's ho creduto in questo momento che tu con la stessa malattia questa informazione è utile per te e volevo fare il meglio che potevo per diffondere queste informazioni nella speranza di aiutare altre persone. Che Dr Itua Herbal Medicine mi fa credere che ci sia una speranza per le persone che soffrono, la malattia di Parkinson , Schizofrenia, Cancro, Scoliosi, Fibromialgia, Sindrome da tossicità da fluorochinolone Fibrodisplasia Ossificante Progressiva.Infertilità, Epilessia, Diabete, Celiachia, Artrite, Sclerosi laterale amiotrofica, Morbo di Alzheimer, Carcinoma adrenocorticale.Astma, Malattia allergica s.Hiv_ Aids, Herpes, malattia infiammatoria intestinale, Copd, diabete, epatite, ho letto su di lui online come cura Tasha e Tara, Conley, Mckinney e molti altri suffrin da ogni tipo di malattia, così l'ho contattato. È un medico erborista con un cuore unico di Dio, contatta Emal..drituaherbalcenter@gmail.com Phone o whatsapp .. + 2348149277967.
Posta un commento