La legge Cirinnà Alfano Verdini istituisce per la
prima volta in Italia “l’unione civile tra persone dello stesso sesso” come “specifica formazione sociale. L’articolo
2 della Costituzione impegna la Repubblica a riconoscere e garantire “i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità”.
Per contrarre un’unione civile
bisogna essere “due persone maggiorenni dello stesso sesso” e bisogna fare una
dichiarazione pubblica davanti a un ufficiale di stato civile e alla presenza
di due testimoni, come per i matrimoni civili.
La dichiarazione
viene registrata nell’archivio dello stato civile.
Non possono
contrarre unioni civili le persone che sono già sposate o sono parte di
un’unione civile con qualcun altro; quelle interdette per infermità
mentale; quelle che sono parenti; quelle che sono state condannate in via
definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o
contraente di unione civile dell’altra parte; quelle il cui consenso all’unione
è stato estorto con violenza o determinato da paura.
Le due persone possono
scegliere quale cognome comune assumere, tra i loro due; si può anche
anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
Le due persone
concordano una residenza comune e possono decidere, come per il matrimonio, di
usare il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il comma 20 dice ancora
esplicitamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio” in tutte
le altre leggi, e quelle che contengono le parole “coniuge” e “coniugi”, si
intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente.
La morte di una
delle due persone determina lo scioglimento dell’unione.
Determina lo
scioglimento dell’unione la volontà di scioglimento di una delle due persone
manifestata davanti all’ufficiale di stato civile. In questo caso l’unione si
scioglie dopo tre mesi dalla dichiarazione.
La legge estende alle
unioni civili altre norme riferite al matrimonio nel codice civile: per esempio
riguardo la detenzione in carcere o la malattia e il ricovero di una delle due
parti, il ricongiungimento familiare se una delle due persone è straniera, il
congedo matrimoniale, gli assegni familiari, i trattamenti assicurativi.
Le persone che si
uniscono civilmente possono designarsi a vicenda per prendere decisioni in caso
di malattia o in caso di morte, per esempio sulla donazione degli organi o i
funerali.
Se una delle due
persone muore, e quella persona era anche il proprietario della casa di
residenza, l’altra persona ha il diritto a continuare ad abitare nella
casa per due anni o per un periodo pari al periodo di convivenza se
superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni; la persona che
sopravvive ha anche diritto all’eredità e all’eventuale pensione di
reversibilità.
Se una coppia
vive in affitto, alla morte della persona titolare del contratto l’altra
persona ha la facoltà di subentrargli. Le coppie unite civilmente possono
accedere alle graduatorie per assegnare le case popolari come le coppie
sposate.
Valgono per le
coppie unite civilmente le stesse norme del matrimonio anche in caso di
partecipazione comune a un’impresa.
La legge disciplina anche gli effetti della convivenza di fatto che è documentata ovviamente dallo stato di famiglia (ovvero da altre presunzioni?).
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto di una delle due parti di ricevere alimenti qualora versi in stato di bisogno, come per i matrimoni civili, art. 1 comma 60.
A regime la legge comporta una spesa prevista in 22,7 milioni di euro.
La legge disciplina anche gli effetti della convivenza di fatto che è documentata ovviamente dallo stato di famiglia (ovvero da altre presunzioni?).
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto di una delle due parti di ricevere alimenti qualora versi in stato di bisogno, come per i matrimoni civili, art. 1 comma 60.
A regime la legge comporta una spesa prevista in 22,7 milioni di euro.
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