adempimenti tributari per la registrazione del contratto
di affitto e la successiva dichiarazione dei canoni .
Pur nel silenzio della L. 431/1998 relativa alla
disciplina delle locazioni abitative e di prassi fiscale specifica, si ritiene comunemente
che il contratto di locazione di porzione di fabbricato ad uso abitativo segua
le regole ordinarie.
Pertanto in caso di presentazione del contratto all’ufficio, il
contribuente deve portare con sé:
– almeno due originali (o un originale e una copia con firma in
originale) del contratto da registrare;
– un contrassegno telematico (ex marca da bollo) da 14,62 euro,
da applicare su originali e copie, per ogni 4 facciate scritte e, comunque,
ogni 100 righe;
– il modello 69 per la richiesta di registrazione, compilato
(che si può scaricare dal sito internet dell’Agenzia o prendere in ufficio). In
particolare si deve inserire nel Quadro D dei DATI DEGLI IMMOBILI, la
lettera P (porzione);
– la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (copia del
mod. F23), sempre che non si opti per la cedolare secca; in tal caso, infatti,
non è dovuta l’imposta di registro, ma l’imposta sostitutiva (acconto e saldo),
che deve essere versata entro gli stessi termini previsti per l’Irpef.
L’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% del canone
annuo pattuito. È previsto l’importo minimo di versamento di 67 euro per la
prima annualità.[1]
Con circolare
n. 5 del 11 marzo 2013, l’Agenzia ha dato alcune importanti
indicazioni circa la tassazione dei redditi provenienti dalla locazione di
parte dell’abitazione principale. in particolare il documento di prassi osserva
la “particolarità che trae origine dalla circostanza che l’immobile
rappresenta,
er il proprietario, la propria abitazione
principale per l’intero anno, nonostante parte di essa sia stata concessa in
locazione”.
A tal proposito è
stato ritenuto che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo
della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di
locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo
intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca).
Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF o la cedolare secca nel caso in cui
l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero
considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la
cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata
del 5%.
Esempio :
rendita rivalutata
del 5% = euro 1000
canone di locazione annuo (ridotto
del 15% [2] se assoggettato ad IRPEF) = euro 2550
canone di locazione
annuo (non ridotto se assoggettato a cedolare secca)= euro 3000
in questo caso si paga sia
l’IMU che l’IRPEF (o la Cedolare Secca)
Il quadro RB di Unico
2013 presenta quest’anno la seguente forma :
In particolare nella Riga
2 “Utilizzo” è possibile indicare rispettivamente:
11-immobile in parte
utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in
regime di libero mercato o “patti in deroga”.
Nel caso di opzione
per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11
“Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va
indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;
12- immobile in parte
utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone
“concordato” situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa.
Nel caso di opzione
per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11
“Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va
indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 19%”;
Il reddito da canoni
di locazione soggetto ad IRPEF va inserito in RB punto 6 e riportato nel
rigo RB punto 13 , nel nostro esempio è pari a 2550 euro e confluisce nel
rigo RN 1 del Reddito Complessivo.