CE. Procedura d'infrazione
La Commissione europea, nella sua
qualità di "guardiana" dei Trattati, vigila sull’adempimento, da
parte degli Stati membri, degli obblighi ad esso incombenti in forza dei
Trattati. La procedura d'infrazione costituisce uno strumento indispensabile
per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione. La decisione
relativa al suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione, la quale,
esercitando un potere discrezionale, può agire di propria iniziativa.
Quando rileva la violazione di
una norma europea, la Commissione europea procede all'invio di una "lettera
di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il
quale presentare le proprie osservazioni.
La violazione contestata può
consistere nella mancata attuazione di una norma europea oppure in una
disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa
incompatibili.
La procedura d'infrazione è
avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto tale, senza che rilevi se
l'autore della violazione sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un
ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato.
Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine
indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti,
quest'ultima può emettere un parere motivato con il quale cristallizza in fatto
e in diritto l'inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro
un dato termine.
Nel caso in cui lo Stato membro
non si adegui al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per
inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo
Stato in questione (art. 258 Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, par. 2).
Si conclude così la fase del cd.
"precontenzioso" ed inizia il giudizio, il quale è diretto ad
ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante sentenza,
dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti
dall'Unione.
Se la Corte di Giustizia
accerta che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso
incombenti in virtù del Trattato, questo è tenuto a prendere i provvedimenti
che l'esecuzione della sentenza comporta, ponendo fine all’infrazione.
Se la Commissione ritiene che lo
Stato non si sia conformato alla sentenza della Corte, essa avvia una procedura
ex art. 260 del Trattato. In questa fase ciò che viene contestato allo Stato è
un inadempimento ulteriore e autonomo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti
necessari all'esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del
diritto dell'Unione (es. modifica, abrogazione o introduzione di una
disposizione normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi
amministrativa).
Come negli ordinari procedimenti
per inadempimento, la procedura ex art. 260 si articola in una fase
precontenziosa e in una fase contenziosa.
Se uno Stato membro non si
conforma ad una sentenza d'inadempimento emessa ai sensi dell'art. 258 TFUE e
non fornisce esaurienti giustificazioni in risposta alla "messa in
mora", la Commissione può deferirlo al giudizio della Corte di Giustizia e
chiedere il pagamento di una sanzione senza dover intraprendere una nuova fase
"precontenziosa".
Le sanzioni consistono in una
somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla
persistenza dell'inadempimento. Le cifre indicate dalla Commissione per
l'Italia ammontano a minimo 8.916.000 euro per la somma forfetaria e oscillano
da 10.753,5 a 645.210 euro al giorno per la penalità di mora.
Nel caso in cui uno Stato membro
abbia disatteso l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure adottate al
fine di recepire una direttiva, quest'ultima può chiedere alla Corte,
nell'ambito dello stesso ricorso per inadempimento, di comminare il pagamento
di una sanzione pecuniaria.
In sostanza, con la nuova
procedura di cui all'art. 260, par. 3 TFUE, la Commissione può richiedere alla
Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, sia di condannare
lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza dover
attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase precontenziosa.
Le decisioni relative
all'apertura, all'aggravamento o alla chiusura di una procedura di infrazione
sono adottate dal Collegio dei Commissari europei, in apposite sessioni che
hanno luogo a cadenza mensile. Il Collegio dei Commissari adotta una decisione
di archiviazione quando lo Stato membro si conforma ai rilievi della
Commissione europea o quando quest'ultima si ritiene soddisfatta dalle
osservazioni dello Stato in questione. Le archiviazioni intervengono solo in
occasione delle riunioni mensile, mentre l'apertura di una procedura
d'infrazione può essere decisa anche in occasione di una qualunque altra
riunione del Collegio. Ad esempio, le procedure per mancato recepimento di
direttive sono aperte automaticamente in una delle prime riunioni successive
alla scadenza del termine di trasposizione. Una volta aperta la fase
contenziosa, l'adempimento da parte dello Stato membro potrà condurre ad una
rinuncia agli atti del ricorso da parte della Commissione per venir meno
dell'interesse ad agire. politicheeuropee.it.
La perdita di sovranità nazionale
è evidente. Labu.fala.it
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