Turismo. VENETO. Disdetta
del contratto per finita locazione. Alloggio destinato ad affitto turistico.
Deve pagarsi indennità di avviamento
Nel caso di disdetta
del contratto per finita locazione. Alloggio destinato ad affitto turistico.
Deve pagarsi indennità di avviamento?
Alla scadenza del
contratto di locazione commerciale è diritto del proprietario poter
rinnovare a nuove condizioni. Le attività sono quelle espressamente indicate
nell’art. 27,1 e 2 co., che recita: La durata delle locazioni e sublocazioni di
immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono
adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e
artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo,
impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di
promozione turistica e simili, sost. co. 1 dell’art. 52 all. 1, D.Lgs. 23.52011,
n. 79.
Se il proprietario
aumenta il canone e il conduttore non accetta il conduttore non avrà
diritto all'avviamento?
Il locatore non può
esercitare tale diritto alla scadenza se prima non corrisponde l’avviamento.
L'unico diritto che ha
è dare disdetta: cioè in pratica comunicare all'inquilino che alla scadenza o
si adegua il canone (la proposta inclusa nella disdetta) o deve liberare
l'immobile.
La rinnovazione del
contratto è regolata dall'art 28, L. 392/78, e tale legge garantisce
all'inquilino la rinnovazione tacita del contratto per sempre a meno che non
intervenga disdetta:
Per le locazioni di
immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e
secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in
sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove
anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da
comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente
almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale,
rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di
diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le
modalità e i termini ivi previsti, art.28.
L’opzione disponibile
per risolvere il contratto del locatore è solo la disdetta. La proposta di
rinnovo non è altro che una proposta di nuovo accordo che può anche non essere
accettata. In pratica alla scadenza si può proporre di aumentare il
canone, ma il conduttore può non accettare la proposta e il contratto continua
così come è.
Oltre alla proposta si
può anche inviare la richiesta di disdetta, cioè si da disdetta e nel contempo
si propone di aumentare il canone rinnovando il contratto.
In tal caso se
l'inquilino non accetta la proposta la disdetta è ufficializzata e valida e da
qui il diritto alla indennità di avviamento regolata dall'art 34.
L’art.34, L. 392/78, recita:
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui
all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta
o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità
dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari
a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari
all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga,
da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse
nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata
dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno
dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui
al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta
all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla
determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno
l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o
offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in
difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo
grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile).Diverso è il discorso se il conduttore
è moroso in tal caso si procede con risoluzione per morosità.
Per le attività di
carattere turistico avente ad oggetto un alloggio classificato affitto turistico
ai sensi della LR Veneto 14.6.2013, n. 11, sembra rientrare espressamente nell’ipotesi
di attività turistiche oggetto di indennità pari a 18 mesi salvo raddoppio per
esercizio della attività.
Evidentemente cache se
il contratto ha una durata superiore a quella di legge le mensilità saranno sempre
quelle previste dalla norma.
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