Cittadini stranieri. domanda di cittadinanza italiana
I cittadini stranieri possono presentare la domanda di
cittadinanza italiana dopo il periodo
di residenza previsto dall’art. 9 della legge sulla
cittadinanza (4 anni per i comunitari, 5 anni per gli apolidi e 10 anni per gli
extracomunitari) e se sono in possesso di un reddito minimo richiesto
(€8.500) per ogni anno del triennio precedente alla data in cui si presenta la
domanda.
Oltre ad essere in possesso del codice fiscale, del permesso
di soggiorno, del passaporto e della carta d’identità, tutti in corso di
validità, devono produrre anche dei documenti emessi dal Paese di origine:
A meno che la nascita non sia avventa ed sia stata
registrata in Italia, il richiedente deve esibire il proprio estratto dell'atto
di nascita (in originale o copia conforme) rilasciato dal Paese di origine, il
quale deve recare tutte le generalità, anche dei genitori. È indifferente la
data in cui è stato rilasciato questo documento ma è indispensabile che sia legalizzato
/ apostillato per l’uso in Italia e munito della traduzione, anche
essa legalizzata.
Nel caso in cui il richiedente sia donna e abbia acquisito
il cognome del marito (attuale o precedente), se nella certificazione
di nascita non è indicato anche il cognome di nascita, bisogna presentare anche
il certificato estero di matrimonio (in originale o copia conforme)
legalizzato / apostillato e tradotto (anche la traduzione deve essere
legalizzata) e/o la Dichiarazione consolare in merito alle
discordanze.
Se si tratta di un apolide o rifugiato, in mancanza
della certificazione di nascita, il richiedente può presentare un'autocertificazione che
indichi le proprie generalità e quella dei genitori, formato dalla Cancelleria
di qualsiasi ufficio giudiziario.
Il richiedente deve presentare il certificato penale del
Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), dovutamente legalizzato/apostillato per
l’uso in Italia e munito di traduzione, anche essa legalizzata. Questo
documento è valido per 6 mesi dalla data in cui è stato rilasciato.
Superato quel periodo, bisogna richiederne uno nuovo e fare nuovamente tutta la
procedura per la legalizzazione e la traduzione legalizzata.
Se il richiedente è un apolide o un rifugiato e
non può reperire questo documento, può presentare un'autocertificazione,
nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne
penali e se ha procedimenti penali in corso.
Solo se l’interessato risulta residente
ininterrottamente in Italia dal compimento del 14° anno di età non
dovrà presentare questo documento.
Dallo scorso maggio, la domanda
si presenta online. Bisogna compilare correttamente tutti i campi
richiesti dal modulo, compresi quelli con i dati del reddito, e indicare la marca
da bollo da €16.00. Prima d’inviare la domanda, bisogna allegare alla
domanda la scannerizzazione (sono ammessi file .pdf, .jpg o .TIFF) di:
• Carta d’identità, passaporto, codice fiscale e Permesso di
Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari, tutti in corso di
validità, in un unico file.
• Certificazione estera di nascita, in unico file contenente
sia il documento che i timbri di legalizzazioni / apostilla e traduzione
legalizzata.
• Certificazione Penale, in unico file contenente sia il
documento che i timbri di legalizzazioni / apostilla e traduzione legalizzata.
• Ricevuta del versamento del contributo
di 200 € per la richiesta di cittadinanza
In base al Decreto Legge n. 5/2012 per la semplificazione e
lo sviluppo, tutta l’altra documentazione “italiana” prima richiesta
(casellario giudiziario, carichi pendenti, certificato di residenza, stato di
famiglia, CUD, 730 o Modello Unico) è autocertificata, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, dentro la stessa domanda. La Prefettura, in seguito alla
ricezione della domanda, verificherà la veridicità dell’informazione
dichiarata mediante una procedura interna, comunicando con il Ministero della
Giustizia, il Comune di residenza e l’Agenzia delle Entrate. Attenzione: rilasciare
dichiarazioni false o mendaci è un reato che comporta delle sanzioni.
In un secondo momento, la Prefettura convocherà il
richiedente presso i propri uffici per portare gli originali di
tutta la documentazione che è stata allegata alla domanda così come la marca da
bollo indicata nella domanda. stranieriinitalia.it21 aprile 2016
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