Riforma della pubblica amministrazione
Giunge così al termine un altro
capitolo della tormentata riforma della pubblica amministrazione (Legge
7 agosto 2015, n. 124), nonostante gli ostacoli incontrati lungo l’iter: vedi
la sentenza
della Consulta del novembre 2016, che aveva bocciato alcune disposizioni
nella parte in cui si prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati
previo “parere” e non previa “intesa”.
Il decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 74, riguarda la valutazione della
performance dei lavoratori pubblici.
Questi i punti salienti del
provvedimento,
PREMIALITA’. Il rispetto delle
norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria per l’erogazione di
premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l’attribuzione
di incarichi di responsabilità al personale ed il conferimento degli incarichi
dirigenziali. La valutazione negativa delle performance rileverà ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, oltre che a fini
disciplinari;
MISURA DELLA PERFORMANCE. Ogni
singola amministrazione dovrà valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nella globalità, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si suddivide, nonché ai singoli dipendenti o team.
OBIETTIVI GENERALI. Fermi
restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si introduce la
categoria degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini di
attività
OIV. Gli Organismi indipendenti
di valutazione, interamente rinnovati nella struttura (tre membri), nella
durata (un triennio), nell’investitura (procedura selettiva ad evidenza
pubblica da un elenco), nelle funzioni e nella dotazione di strumenti, saranno
chiamati a riscontrare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi
pianificati.
CITTADINI. Riconosciuto un ruolo
attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella valutazione della performance
DIRIGENTI. Nell’accertamento della performance individuale del dirigente è
assegnata priorità agli esiti della performance dell’ambito organizzativo di
cui hanno la gestione. L’eventuale rilevazione di una performance negativa
spiegherà rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e, limitatamente
ad alcune fattispecie, per gli illeciti deontologici.
SANZIONI. Previste per la mancata
adozione del Piano della performance.
REMUNERAZIONE DELLA PERFORMANCE.
I meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a remunerare la
performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà
la quota delle risorse destinate a premiare la performance organizzativa, cioè
quella degli uffici, in termini di servizi resi, unitamente a quella
individuale, nonché le relative regole.
Il decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, apporta “Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il decreto integra e modifica il
T.U. del pubblico impiego (D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165), in conformità alla delega prevista dalla Legge 7
agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Questi alcuni dei temi trattati dalle nuove disposizioni:
AZIONE DISCIPLINARE. Le nuove
norme in tema di azione disciplinare, applicabili alle infrazioni commesse a
seguito della relativa entrata in vigore, sono finalizzate a velocizzare e
rendere maggiormente concreta e certa la relativa tempistica, fissata
perentoriamente in 120 giorni, come indicato dal Consiglio di Stato. Introdotti
nuovi limiti all’annullabilità delle sanzioni per vizi formali.
INFRAZIONI DISCIPLINARI. Le
inosservanze che comportano il licenziamento sono dieci: alle confermate
assenze ingiustificate, false timbrature, false dichiarazioni per ottenere
promozioni e posti, vengono affiancate nuove fattispecie, quali la reiterata e
grave violazione alle regole deontologiche, la valutazione negativa della
performance per tre anni consecutivi, lo scarso rendimento legato alla
reiterata violazione degli obblighi per i quali è stato già sanzionato e,
limitatamente ai dirigenti, la mancata attivazione o definizione di
procedimenti disciplinari, commessa con dolo o colpa grave.
PROCEDURE. Vengono modernizzate
attraverso l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, anche nelle relazioni coi destinatari dell’azione
amministrativa.
CONCORSI. Maggior valore
all’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di
lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, escludendo tutti i servizi
prestati presso uffici in stretto contatto con organi politici.
LINGUE ESTERE. La padronanza
delle lingue straniere sarà requisito per accedere ai concorsi, o comunque
titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici. Maggior valore
anche al titolo di dottore di ricerca.
LAVORO FLESSIBILE. Fissato il
divieto per le pubbliche amministrazioni, dall’inizio del prossimo anno, di
stipulare contratti di collaborazione (co.co.co.), con contestuale facoltà di
utilizzare tipologie di lavoro flessibile quale il contratto di formazione e
lavoro, e con previsione di maglie più strette, nella finalità di evitare
l’abuso del precariato.
ASSUNZIONI. Il numero delle unità
da immettere in servizio varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun
ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Un quinto dei
posti previsti nella programmazione potrà essere assegnato alle progressioni,
da svolgersi attraverso selezioni interne. Per quest’ultime si eviterà la forma
del concorso, ma con contestuale diminuzione dei posti per gli esterni.
STABILIZZAZIONI. Rinnovati gli
iter per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di
specifici requisiti. Specifico piano straordinario di stabilizzazione previsto
per il prossimo triennio, che si prefigge di consolidare circa cinquantamila
precari, con almeno tre anni di servizio prestato negli ultimi otto, presso
l’ente che assume ovvero bandisce il concorso. Possibilità aperta anche a chi
non collabora già più, purché in servizio alla data di entrata in vigore della
legge delega, ovvero il 28 agosto 2015.
DISABILI. Integrazione nell’ambiente
di lavoro di soggetti disabili mediante l’istituzione di una Consulta nazionale
e la nomina e di un responsabile dei processi di inserimento.
TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO.
Viene inserito un correttivo alla tutela reale prevista dall’art. 18 della Legge
n. 300 del 1970, ovvero quando il licenziamento viene accertato come
illegittimo, l’indennizzo contestuale al reintegro nel posto di lavoro non
potrà oltrepassare le 18 mensilità. Se il giudice ritiene la sanzione irrogata
dall’ente come viziata da difetto di proporzionalità, avrà il potere di
modificarla prendendo a parametro la gravità del comportamento del lavoratore
pubblico e la lesione degli interessi.
VISITE FISCALI. Riorganizzazione
delle funzioni di accertamento medico legale in ipotesi di assenze per
malattia, ed assegnazione, dal settembre prossimo, all’INPS, delle relative
competenze. Le specifiche vengono demandate ad un decreto attuativo da emanare
nel termine di giorni 30 dall’entrata in vigore della riforma sul pubblico
impiego.
RISULTATI. Razionalizzazione dei
sistemi di valutazione, estensione di metodi di misurazione dei risultati
raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti, forme di
semplificazione specifiche per le differenti aree della pubblica
amministrazione.
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