Segnalazione alla Centrale
rischi: il risarcimento non è automatico
La Cassazione ricorda che il
danno causato dall'iscrizione illegittima alla Crif non è in re ipsa
Cassazione, sentenza n. 1931/2017 di Marina Crisafi – Il danno
causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale
rischi non è automaticamente riconosciuto ma va dimostrato. Questo, in
sintesi, quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 1931
depositata ieri (qui sotto allegata). Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di
un correntista che lamentava la mancata concessione del credito da parte di tre
istituti bancari per via della segnalazione alla Centrale
rischi, chiedendo il danno economico e all'immagine, per la lesione della
reputazione personale e commerciale, la S.C. sposa la tesi dei giudici di
merito.
Il tribunale, infatti, pur
dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione e ordinando alla banca di procedere
all'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Crif, rigettava
tuttavia la richiesta di risarcimento, giacchè non riteneva provati, da parte
del correntista, i danni per i quali chiedeva il risarcimento (cioè, nello
specifico, la compromissione dell'accesso al credito in ragione
dell'illegittima segnalazione).
Per gli Ermellini, la decisione
del tribunale è ineccepibile.
La responsabilità ex art. 2050
c.c. affermano infatti richiede "comunque l'accertamento della
sussistenza del un nesso di causalità tra l'attività e il danno patito dal
terzo e, dunque, ineluttabilmente che un danno vi sia". Cosa non provata,
come ritenuto dal giudice di merito, nel caso di specie, dove, per di più, il
ricorrente, si legge in sentenza, "oltre al danno economico derivante dal
diniego di accesso al credito, ha confusamente denunciato un 'irrimediabile
danno morale' nonché una 'lesione della reputazione personale e commerciale'
(fenomeni tra loro invero profondamente eterogenei ed ingiustificatamente
sovrapposti)". Errato è infine, prosegue il Palazzaccio, l'assunto
che "il danno, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2050 c.c., ed in
particolare in quella dell'illegittima segnalazione alla centrale
rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere
reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività
pericolosa".
Cassazione, sentenza n. 1931/2017 di Marina Crisafi – Il danno causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi non è automaticamente riconosciuto ma va dimostrato. Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 1931 depositata ieri (qui sotto allegata). Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un correntista che lamentava la mancata concessione del credito da parte di tre istituti bancari per via della segnalazione alla Centrale rischi, chiedendo il danno economico e all'immagine, per la lesione della reputazione personale e commerciale, la S.C. sposa la tesi dei giudici di merito.
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