Assegno
divorzio
Ecco i
principali “indici” – forniti dal verdetto 11504/ 2017 della
Cassazione sull’assegno di divorzio – “per accertare” la sussistenza, o meno,
“dell’indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno e quindi
l’adeguatezza, o meno, dei “mezzi”, nonchè la possibilità, o meno, “per ragioni
oggettive, di procurarseli. Sono quattro:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari,
tenuto conto di tutti gli oneri ‘lato sensu’ imposti e del costo della vita nel
luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede
l’assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in
relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente
o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione”.
Tocca all’ex coniuge che chiede l’assegno, “allegare, dedurre e
dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per
ragioni obiettive”. “Tale onere probatorio – spiega la Cassazione – ha ad
oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro
dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti
allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo,
ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro” ex
coniuge al quale l’assegno è chiesto.
In particolare, prosegue la Suprema Corte, “mentre il possesso di
redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali,
soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale
formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di
natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare
specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte
per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie
attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.
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