Il nuovo procedimento disciplinare l.
n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento della professione forense,
il codice deontologico forense individua, i doveri cui
l'avvocato deve uniformarsi nell'esercizio della professione (probità, dignità,
competenza, segretezza, riservatezza, decoro, diligenza, ecc.), disponendo che
la violazione degli stessi costituisce illecito disciplinare perseguibile (art.
20). Il codice provvede, inoltre, a tipizzare gli illeciti disciplinari e ad
indicare espressamente le sanzioni applicabili (avvertimento, censura,
sospensione, radiazione) ed i meccanismi di aumento o diminuzione delle stesse
in base alla gravità dei fatti contestati, (art. 22, 1 e 2 comma) secondo il
principio nulla poena sine lege, sanzioni adeguate in proporzione alla
violazione deontologica commessa (art. 21).
L'art. 50 legge professionale devolve il potere disciplinare
ai Consigli Distrettuali di Disciplina, istituiti presso ciascun Consiglio
dell'ordine distrettuale.
Il regolamento n. 1/2014, ha fissato la composizione e le modalità elettive dei Cdd, i quali saranno composti da membri eletti, con il rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost.), dai consiglieri dei Consigli dell'ordine distrettuale, tra gli avvocati iscritti all'albo almeno da cinque anni che non abbiano riportato condanne definitive superiori all'avvertimento. I consiglieri restano in carica per un periodo di quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei membri del Cdd non può essere superiore ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'ordine distrettuali ed è suddiviso in sezioni composte da titolari e supplenti. I membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista, a carico del quale si deve procedere, non possono far fare parte delle sezioni giudicanti.
Il regolamento n. 1/2014, ha fissato la composizione e le modalità elettive dei Cdd, i quali saranno composti da membri eletti, con il rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost.), dai consiglieri dei Consigli dell'ordine distrettuale, tra gli avvocati iscritti all'albo almeno da cinque anni che non abbiano riportato condanne definitive superiori all'avvertimento. I consiglieri restano in carica per un periodo di quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei membri del Cdd non può essere superiore ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'ordine distrettuali ed è suddiviso in sezioni composte da titolari e supplenti. I membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista, a carico del quale si deve procedere, non possono far fare parte delle sezioni giudicanti.
le fasi del procedimento disciplinare che si apre, a seguito
della notizia di illecito (tramite esposto o denuncia) pervenuta al Consiglio
dell'Ordine, il quale è tenuto a darne notizia all'iscritto, invitandolo a
presentare le proprie deduzioni entro un termine perentorio, e a trasmettere gli
atti al Cdd competente.
Il procedimento disciplinare consta di tre fasi: la
prima, preliminare, in cui viene acquisita la notizia dell'illecito e viene
svolta l'istruttoria pre-procedimentale entro sei mesi dall'iscrizione della
notizia stessa nell'apposito registro; la seconda, in cui avviene la
formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio, ovvero la
deliberazione dell'archiviazione; la terza, infine, del dibattimento e
della decisione, che può concludersi con il proscioglimento (con formula
"non esservi luogo a provvedimento disciplinare") ovvero con un
richiamo verbale nel caso di infrazioni lievi o, infine, con l'irrogazione
della sanzione.
Il Cdd competente è quello del distretto in cui l'avvocato (o il praticante) è iscritto oppure quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.
Il Cdd competente è quello del distretto in cui l'avvocato (o il praticante) è iscritto oppure quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.
È previsto l'obbligo, a carico del consigliere istruttore,
di redigere verbali da cui risultino tutte le attività espletate
(testimonianze, acquisizione di atti, informazioni, ecc.), nonché il diritto di
accesso agli atti per l'incolpato.
potere ispettivo del Consiglio Nazionale Forense, il quale
può richiedere notizie ai Cdd, nominare ispettori al fine di vigilare sul
corretto svolgimento dei procedimenti.
Una volta ultimata la fase decisoria, copia del
provvedimento deve essere notificata, da parte della segreteria del Cdd, sia
all'incolpato che al Consiglio dell'Ordine presso cui lo stesso è iscritto,
nonché al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte
d'Appello del distretto in cui ha sede il Cdd.
Contro la decisione, è possibile proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica. Soggetti legittimati a ricorrere sono: l'incolpato; il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore generale presso la corte d'appello.
Ove decorrano i termini per l'impugnazione, la decisione diviene esecutiva e il Consiglio dell'ordine presso il cui albo è iscritto l'incolpato deve provvedere all'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte.
Contro la decisione, è possibile proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica. Soggetti legittimati a ricorrere sono: l'incolpato; il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore generale presso la corte d'appello.
Ove decorrano i termini per l'impugnazione, la decisione diviene esecutiva e il Consiglio dell'ordine presso il cui albo è iscritto l'incolpato deve provvedere all'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte.
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