Le locazioni turistiche: alcuni aspetti I contratti di locazione
turistica sono sempre più diffusi per lo “sfruttamento” degli immobili collocati
in località turistiche. La diffusione di tali tipologie contrattuali e da
ricercarsi, sia per le maggiori libertà offerte ai locatori, sia perché in
molti casi sono anche più economici. Ai sensi dell’articolo 53 del Codice
del Turismo si definiscono locazioni turistiche “gli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati”. Dal
punto di vista civilistico, tali contratti, sono regolati dalle
disposizioni del codice civile in tema di locazione, ma a differenza dei
normali contratti di locazione, i contratti di tipo turistico prevedono la
stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata
superiore ai 30 giorni. In caso contrario, la legge non prevede alcun pagamento
di imposta di registro e nessun tipo di obbligo a carico del locatore o
dell’affittuario. Soltanto nel caso in cui la durata del contratto superi
il mese, il contratto deve essere redattoobbligatoriamente in forma
scritta, in quanto soggetto a registrazione obbligatoria.
I contratti di locazione di tipo turistico, sono una
delle tipologie di contratto, espressamente prevista dal Legislatore
agli articoli 1571 e s.s. del codice civile. Tali contratti, come
detto, non sono soggetti a registrazione, a condizione che la loro durata non
sia superiore ai 30 giorni. In questo caso, quindi, il contratto non è
soggetto, né ad imposta di registro, né all’imposta di bollo.
Come già accennato, tale contratto rappresenta un contratto
“libero”, in quanto non sono imposte regole per il calcolo del canone
stabilito, che resta alla libera contrattazione delle parti. Inoltre, rispetto
agli altri tipi di contratti di affitto, non vi è alcun obbligo di
versare, né caparre, né tantomeno cauzioni.
La locazione turistica si differenzia da altre
attività, come ad esempio case vacanza o B&B in quanto in questo
caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento, senza
l’offerta di alcun servizioaggiuntivo, come ad esempio pulizia
giornaliera, cambio di biancheria o servizi di ristorazione, colazione,
stiratura, eccetera. Nelle locazioni turistiche il conduttore deve essere
necessariamente informato sul fatto che l’appartamento è sprovvisto di servizio
di cambio biancheria, sia da bagno che da letto, e che quindi, è tenuto in
autonomia al riassetto delle stesse, sino al termine della sua permanenza.
Nel caso in cui, invece, si intenda offrire anche
questi servizi, si corre il rischio di non essere più difronte ad una locazione
turistica, ma ad un’attività di tipo alberghiero, che deve essere
esercitata solamente in via imprenditoriale, attraverso l’apertura di
una partita Iva. Le locazioni turistiche, invece, presentano l’indubbio
vantaggio di poter essere utilizzate anche in forma non imprenditoriale,
se l’attività non è abituale, effettuata cioè saltuariamente e per brevi
periodi (si pensi ad un appartamento al mare affittato solo per un mese
l’anno). In caso contrario è necessario avviare un’attività imprenditoriale,
che richiede l’apertura di una partita Iva, l’iscrizione in Camera di
Commercio e la presentazione di una SCIA in Comune per
comunicare l’inizio dell’attività.
Un ulteriore aspetto, riguarda il rispetto della normativa
Regionale o Comunale in tema di locazioni turistiche. Ogni Comune,
specialmente quelli di più grandi dimensioni, hanno adottato un proprio regolamento volto
a disciplinare la locazione turistica. Ad esempio, molti Comuni hanno adottato
una tassa di soggiorno, o richiedono l’iscrizione in un apposito registro di
tutti i soggetti che effettuano locazioni turistiche anche in forma non
imprenditoriale. Per questo motivo, dare una lettura al regolamento adottato
dal proprio Comune è sicuramente cosa utile per evitare possibili contestazioni
future.
Dal punto di vista “pratico” per certificare il reddito
ricevuto dalla locazione, che dovrà essere riportato in dichiarazione dei
redditi sarà sufficiente predisporre e conservare:
il contratto di locazione ad uso turistico, firmato da
entrambe le parti per esteso nell’ultima pagina e per sigla in ogni sua pagina:
potrebbe essere utile avere copia dei documenti di identità degli
occupanti;
la ricevuta che dovrete rilasciare al momento del
pagamento del canone di locazione: il canone di locazione deve essere versato
al momento del rilascio dei locali. Sulla ricevuta da consegnare all’ospite
dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00 qualora il canone di
locazione superi le € 77,47.
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