mercoledì 13 marzo 2019

individuazione dei beni significativi per la disciplina dell’IVA agevolata al 10%

In merito alla questione relativa alle modalità di individuazione dei beni significativi per la disciplina dell’IVA agevolata al 10% il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999 indica espressamente i seguenti beni come “significativi”:

le caldaie;

L’elenco contenuto nel decreto ministeriale deve essere considerato tassativo, in quanto la limitazione imposta all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni che sono in esso indicati.

Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).


Beni significativi e interventi di manutenzione: alcuni esempi
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota del 10% si applica:

1) sull’intero valore della prestazione se i beni “significativi” (come sopra individuati) non superano il 50% del valore complessivo della prestazione

Esempio
Valore complessivo delle prestazioni 100.
Valore dei beni significativi 30.
L’IVA al 10% si applica sull’intero valore della prestazione: 100

2) se l’importo dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della prestazione l’IVA al 10% si applicherà:

• sia sull’importo della prestazione al netto del valore dei beni significativi (esempio: 100 valore complessivo della prestazione – 60 valore dei beni significativi = 40 valore netto della prestazione);
• sia su una quota del valore dei beni significativi pari al valore della prestazione netta come sopra determinata (cioè su 40);
• solo sul residuo (20) verrà applicata l’aliquota ordinaria.

In conclusione:

A). valore complessivo della prestazione 100
B). valore dei beni significativi 60
C). valore netto della prestazione (A-B)100 – 60 = 40
D). quota parte beni significativi uguale al valore netto della prestazione (=C) 40
IVA aliquota ridotta 10% su 80 ( C+D)
IVA aliquota ordinaria (22%) su 20 (A-C-D)

Qualora nell’intervento vengano utilizzati beni significativi in fattura deve distintamente essere indicato:

• il corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni;
• la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta del 10%;
• l’eventuale parte soggetta ad aliquota ordinaria.fiscoetasse.com

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