https://www.termoidraulicanigrelli.com/normativa-caldaie-canne-fumarie.htm
Il Decreto
Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014, recante: "Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", ha modificato
nuovamente l'Art. 5, comma 9 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia).
Si ricorda che il citato
DPR 412/1993 era stato recentemente modificato dalla legge 3 Agosto
2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto
2013, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in
materia di coesione sociale" ed in precedenza dal c.d. "Decreto
Sviluppo" emanato dal Governo Monti in vigore dal 18 Dicembre 2012.
Per
comodità dei lettori riportiamo in questa pagina anche il nuovo testo vigente
dell'Art. 5, comma 9 del DPR 412/93 come modificato dall'Art. 17-bis della
legge di conversione del citato decreto legge, rimandando naturalmente alla
Gazzetta Ufficiale per il testo completo ed ufficiale.
In pratica:
Dopo il 31 Agosto
2013 lo scarico di tutti i nuovi impianti termici deve andare a tetto
tramite apposite canne fumarie sia che si tratti di edifici mono che
plurifamiliari. A tale disposizione, purché si installino apparecchi a
condensazione, apparecchi convenzionali di classe 5 NOx (basse
emissioni di ossidi di azoto) o apparecchi tradizionali a camera stagna di
rendimento adeguato alla normativa
europea EcoDesign (Direttiva Europea 2005/32/CE pienamente
in vigore dal 26 Settembre 2015), ovvero maggiore di 90 + 2 log Pn,
sono ammesse le seguenti deroghe:
·
Sostituzione di apparecchi di qualsiasi tipo installati prima
del 31 Agosto 2013 che scaricano già a parete o in CCR. Il posizionamento del
terminale deve effettuarsi secondo le norme UNI 7129 parte 3.
·
Sostituzione di un apparecchio a camera aperta e tiraggio
naturale, che scarica in una canna fumaria collettiva ramificata (es.
condominiale).
·
In abitazioni dove lo scarico a tetto è incompatibile con le
norme di tutela dell'edificio (es. centri storici, Venezia, Firenze, ecc.).
·
Il progettista abilitato
attesta l'impossibilità di scaricare a tetto.
·
Montaggio di apparecchi a condensazione, nell'ambito di
ristrutturazioni di impianti termoautonomi esistenti in condomini o abitazioni
plurifamiliari, qualora l'installazione precedente non disponesse di camini,
canne fumarie o altri sistemi di evacuazione dei fumi con sbocco sopra il tetto
dell'edificio.
·
Installazione di generatori ibridi compatti, composti almeno da
una caldaia a gas a condensazione e da una pompa di calore forniti di apposita
certificazione di prodotto.
Tali
deroghe sono fra loro alternative e non complemetari.
E' opportuno precisare
che nel caso di distacco da un impianto centralizzato dopo il 31 Agosto 2013 è
sempre necessario lo scarico in canna fumaria fino al tetto in quanto si tratta
di nuova installazione e non di sostituzione in impianto
preesistente.
Tutti
i comuni italiani debbono adeguare i propri regolamenti locali alla presente
normativa.
Si ricorda infine che è
possibile installare caldaie convenzionali a camera aperta (classe
B1) soltanto se disponibile uno scarico fumi incanne collettive ramificate (CCR)
come ad esempio in condomini o unità abitatitive plurifamiliari.
Agg.
Gennaio 2019
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