il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 noto
come decreto Sicurezza Bis, interviene in materia di contrasto
all’immigrazione illecita, rafforzamento dell’efficacia dell’azione
amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e lotta
alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Vediamo quali sono le nuove misure previste dal
decreto-legge.
Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al
Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza,
nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre dello Stato, nonché nel rispetto degli obblighi
internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la
sosta di navi nel mare territoriale. I provvedimenti limitativi o impeditivi
dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive
competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Novellando il Testo unico delle leggi
sull’immigrazione, è stato previsto che in ipotesi di inosservanza, da parte
del comandante della nave dei divieti, e delle limitazioni imposti, il
pagamento di una sanzione amministrativa tra un minimo di 10.000 euro a un
massimo di 50.000, fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali. In
ipotesi di reiterazione della violazione, posta in essere mediante l’utilizzo
della stessa nave, si applica, inoltre, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa con sequestro cautelare immediato.
Competenza e intercettazioni immigrazione clandestina
Alle fattispecie associative poste in essere al fine di
favorire l’immigrazione clandestina, viene estesa la competenza delle procure
distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
In materia di sicurezza pubblica, il testo introduce inoltre
misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia
nel campo delle operazioni sotto copertura.
Il decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da
parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone
alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.
Viene rafforzata la disciplina positiva in
materia di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, garantendo
maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di
ordine pubblico, mediante l’inasprimento delle sanzioni previste per chi
contravvenga al divieto di utilizzare caschi protettivi, o qualunque
altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
Si prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, durante le
manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o
gas. Vengono inoltre introdotte circostanze aggravanti per reati commessi nel
corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico
ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità,
nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna
per reati anche gravi, si prevede il sostegno di un contingente di personale,
fino ad un massimo di 800 unità, assunto con contratti a tempo determinato di
durata annuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per
il 2020.Ciò vuol dire che finalmente lo Stato cercherà di incassare le sanzioni
disposte con sentenze penali dio condanna. Forse il rapporto costi benefici
sarà positivo per lo Stato?
E’ previsto l’incremento della durata del DASpo che, per i
recidivi, lievita dal minimo di sei al massimo di dieci anni (attualmente sono
previsti cinque e otto anni). Per coloro che violano il divieto, il periodo
massimo di durata della misura è elevato dagli attuali otto a dieci anni.
Si estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto
ai reati posti in essere in occasione, ovvero a causa. delle manifestazioni
sportive, e si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per alcuni
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Si intensificano le sanzioni per la rivendita abusiva di
titoli di accesso alle manifestazioni sportive, sopprimendo il riferimento ai
luoghi di vendita, così da comprendere ogni condotta di vendita non
autorizzata, pure se posta in essere attraverso mezzi telematici.
La bufalacosì ci sentiamo più sicuri?
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