lunedì 12 agosto 2019

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 decreto Sicurezza Bis


il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 noto come decreto Sicurezza Bis, interviene in materia di contrasto all’immigrazione illecita, rafforzamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e lotta alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Vediamo quali sono le nuove misure previste dal decreto-legge.

Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre dello Stato, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. I provvedimenti limitativi o impeditivi dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Novellando il Testo unico delle leggi sull’immigrazione, è stato previsto che in ipotesi di inosservanza, da parte del comandante della nave dei divieti, e delle limitazioni imposti, il pagamento di una sanzione amministrativa tra un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000, fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali. In ipotesi di reiterazione della violazione, posta in essere mediante l’utilizzo della stessa nave, si applica, inoltre, la sanzione accessoria della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato.

Competenza e intercettazioni immigrazione clandestina
Alle fattispecie associative poste in essere al fine di favorire l’immigrazione clandestina, viene estesa la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
Cooperazione internazionale polizia
In materia di sicurezza pubblica, il testo introduce inoltre misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.
Strutture recettive
Il decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.
Viene rafforzata la disciplina positiva in materia di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, garantendo maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico, mediante l’inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di utilizzare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Si prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, durante le manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas. Vengono inoltre introdotte circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.

Al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, si prevede il sostegno di un contingente di personale, fino ad un massimo di 800 unità, assunto con contratti a tempo determinato di durata annuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per il 2020.Ciò vuol dire che finalmente lo Stato cercherà di incassare le sanzioni disposte con sentenze penali dio condanna. Forse il rapporto costi benefici sarà positivo per lo Stato?

E’ previsto l’incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, lievita dal minimo di sei al massimo di dieci anni (attualmente sono previsti cinque e otto anni). Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è elevato dagli attuali otto a dieci anni.

Si estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati posti in essere in occasione, ovvero a causa. delle manifestazioni sportive, e si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per alcuni reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Si intensificano le sanzioni per la rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive, sopprimendo il riferimento ai luoghi di vendita, così da comprendere ogni condotta di vendita non autorizzata, pure se posta in essere attraverso mezzi telematici.
Altalex.it

La bufala
così ci sentiamo più sicuri?

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