Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 19
CAPO V
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
ART. 19
1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri
componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in
ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario
generale della Camera.
2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce
quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la
proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione
a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui
consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.
3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione.
Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in
carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può,
per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di
diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria
Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega
del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte
del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una
comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di
appartenenza, diretta al presidente della Commissione (*).
5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma
dei precedenti commi.
6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per
i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.
7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una
volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di
sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza
del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica
ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
(*) Comma modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
ART. 20
1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la
propria costituzione, la quale ha luogo mediante l’elezione dell'ufficio di
presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.
2. Nell’elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei
voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più
anziano per età.
3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari,
ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome.
Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità
di voti si procede a norma del comma 2.
4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate
ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
ART. 21
1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone
l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può
convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti
designati dai Gruppi.
2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di
impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la
redazione del processo verbale.
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