Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 18
ART. 18
1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della
Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della
Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla
Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal
Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale
e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare
riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta
di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare,
invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.
2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia
presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera
nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire
oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno
nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.
2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati
possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta.
Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano
state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni,
intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è
sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai
provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare. (*)
3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la
domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio
delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più
componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente
Giunta del Senato.
4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre
segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che,
previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla
Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.
(*) Comma aggiunto il 20 maggio 1993. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
ART. 18-bis (*)
1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo
18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste
di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
ART. 18-ter (*)
1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel
termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da
parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a
procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli
reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì,
qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di
autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità
giudiziaria.
3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai
singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del
giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la
relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal
successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1
senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina
fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente
all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto
dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto
il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare
l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine
suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.
6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o
più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle
conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno
motivati.
7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al
comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state
formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di
presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di
diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano
conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di
concessione dell'autorizzazione.
8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non
siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni,
intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti
indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera
separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
ART. 18-quater (*)
1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e
improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente
della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare,
la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che
la Giunta stessa ritenga utili.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di
autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità
giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di
concessione o di diniego dell'autorizzazione.
3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno
dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter.
Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la
Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla
richiesta di autorizzazione.
4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta.
Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di
cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di
formulare ulteriori conclusioni.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.
Nessun commento:
Posta un commento