Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 23
CAPO VI
DELL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI
ART. 23 (*)
1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei
presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non
superiore a tre mesi.
3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo
dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il
Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il
Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei
presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente
della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità,
almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine
ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente
della Camera e agli altri Gruppi.
4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle
proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende
esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne
prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è
formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo
disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che
la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti
dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi
a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero
su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i
progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.
6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei
componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota
del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola
in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti
di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal
Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma
stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di
argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.
7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la
comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di
deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per
ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in
considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il
disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge
dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi
3, 4, 5 e 6.
9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura
prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo
svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza
della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di
lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni
mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di
sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività
inerenti al mandato parlamentare.
11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti
commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
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