Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 24
ART. 24 (*)
1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di
Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di
un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene
con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai
presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le
proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti
all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può
trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli
altri Gruppi.
2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle
proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di
Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre
quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il
Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti
indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di
questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di
due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per
svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della
formazione del successivo calendario.
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la
maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il
Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in
modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del
tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo
considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su
proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto
dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei
disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà
del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene
definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono
consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci
minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno
essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il
disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge
dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di
fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai
suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel
periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello
svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte
formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni
adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e
stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea,
il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati
alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario,
indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa
procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni
sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti
non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l’esecuzione,
stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro
trattazione.
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal
comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione
degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla
loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e
dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al
Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i
Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla
consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile
per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i
deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio
della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti
politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per
l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti
di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo
disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque
assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti
di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento
dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla
determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente
ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai
commi 7 e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei
relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli
eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in
proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in
misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al
Regolamento sono fissati dal Presidente.
12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di
legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle
materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si
applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di
Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il
progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della
Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora
ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge
riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite
ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via
tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della
predisposizione del calendario.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche
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