CAPO XI
DELL’ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA (*)
(*) Titolo modificato il 16 dicembre 1998.
ART. 58
1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che
ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di
nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell’accusa; alla
Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue
conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.
ART. 59
1. Se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno
la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama
nominandolo.
2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare
spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine
della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
ART. 60
1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei
casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il
Presidente può disporre l’esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un
deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.
2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula,
il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché
i suoi ordini siano eseguiti.
3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la
censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da
due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca
tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro
del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo
dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate
all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora
poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di
interdizione, la durata dell’esclusione è raddoppiata.
4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma
fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel comma 3.
ART. 61
1. Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente,
questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto
continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo
l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione
s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente
giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta,
oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia
già deliberato di tenere seduta in quella data.
ART. 62 (*)
1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla
Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia
di servizio gli ordini necessari.
2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule
della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente
della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli
organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera
d'intesa con il Presidente del Senato.
3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede
della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera
medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o
previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali
abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa
autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del
Senato.
4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui
esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima
o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o
attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa
autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali
della Camera.
(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
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