mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 52

ART. 52 1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano. 2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato proponente domandi che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati. 3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma. ART. 53 1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. 2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. 3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'articolo 54. 4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi. ART. 54 1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi. 2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea. 3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti. 4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale. 5. L'elenco dei deputati votanti con l’indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta. ART. 55 (*) 1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. 2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne. (*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche. ART. 56 1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. 2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi. 3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto. 4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari. 5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile. (*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. ART. 57 1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. 2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.

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