Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 52
ART. 52
1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve
essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara
doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la
Commissione a votare per alzata di mano.
2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato
proponente domandi che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione
per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.
3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di
votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere
alla votazione, si intende ritirata la sua firma.
ART. 53
1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante
procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta
prima della proclamazione.
2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata
mediante divisione nell'Aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte
debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.
3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a
norma del comma 3 dell'articolo 54.
4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in
Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano
sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di
nomi.
ART. 54
1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante
procedimento elettronico con registrazione di nomi.
2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale
in Assemblea.
3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del
sì e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato
estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la
prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In
Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.
4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha
luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi
la votazione ha luogo per appello nominale.
5. L'elenco dei deputati votanti con l’indicazione del voto da ciascuno espresso
viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
ART. 55 (*)
1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante
procedimento elettronico.
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due
urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre
nelle urne.
(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
ART. 56
1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi,
ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che
devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero
superiore a due.
2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati
che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati
abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.
3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di
legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il
numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la
designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il
Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per
scrutinio segreto.
4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli
commissari.
5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle
elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
(*) Articolo modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova
formulazione dell'articolo 49.
ART. 57
1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con
questa formula: << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.
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