Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PRESIDENTE, ART. 4 1
CAPO II
DEL PRESIDENTE, DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA DEI
PRESIDENTI DI GRUPPO
ART. 4
1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla
elezione del proprio Presidente.
2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei
due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la
maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede
bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
ART. 5 (*)
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre
Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i
Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che
al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi
parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine prima di procedere
alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese
tra i Gruppi.
4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non
risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di
Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal
Presidente della Camera.
5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza
effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di
Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute,
vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si
proceda all'elezione di altri Segretari.
6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della
Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun
deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che,
appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il
maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per
ognuno di tali Gruppi.
7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora
venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel
caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già
rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.
8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti
ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il
Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha
luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari,
ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da
eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si
applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior
numero di voti.
9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di
Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito
di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova
elezione ai sensi del comma 6.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 14 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
ART. 6
1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta
pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati
estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle
operazioni di scrutinio.
ART. 7
1. Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza
il Presidente della Repubblica e il Senato.
ART. 8
1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi
lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna.
Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.
2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige
e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine
delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
ART. 9
1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui
convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.
ART. 10
1. I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della
Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del
Presidente.
2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di
bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al
mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del
Presidente.
Nessun commento:
Posta un commento