mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PRESIDENTE, ART. 11

ART. 11 1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente. ART. 12 (*) 1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. 2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato. 3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti: a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera; b) l'amministrazione e la contabilità interna; c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari; d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio; e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera; f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima. 4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera. 5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera. 6. Con regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell’Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. 7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60. 8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea. (*) Articolo modificato, da ultimo, il 7 luglio 2009. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche. ART. 13 1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente. (*) (*) Comma modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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