Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PRESIDENTE, ART. 11
ART. 11
1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve
contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura;
formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare;
danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni;
procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità
delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che
il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e
non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori
della Camera secondo le disposizioni del Presidente.
ART. 12 (*)
1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine
del giorno.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto
consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la
costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla
composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della
biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito
comitato.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della
Camera;
b) l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio
delle funzioni parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei
dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non
direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri
di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti,
anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi
impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri
atti di amministrazione della Camera medesima.
4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario
generale della Camera.
5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4
sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
6. Con regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi
interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano
in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti
dell’Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.
7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni
proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino
alla prima riunione della nuova Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 7 luglio 2009. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
ART. 13
1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della
Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un
presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e
delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e
dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i
presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria
importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a
partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del
Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un
rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle
minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni
concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera
soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente. (*)
(*) Comma modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997. Vedi il testo a fronte
delle diverse modifiche.
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