Art. 104
Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento
La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020.
Ai sensi delll’art. 1, c. 1 lett. c), d), e), del DPR 445/2000, i documenti in questione sono:
- il documento di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare);
- il documento di identità (la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare);
- il documento di identità elettronico (il documento analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta').
NB: La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
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